Procedimenti di sorveglianza. Rinvio per motivi di salute del difensore

Pubblicato il 04 aprile 2018

Il legittimo impedimento del difensore per ragioni di salute, adeguatamente provato nella sua serietà e tempestivamente comunicato, nel procedimento di sorveglianza, costituisce causa di rinvio dell'udienza in camera di consiglio di cui all'articolo 127 del Codice di procedura penale, fissata ai sensi dell'articolo 666, comma 3, richiamato dall'articolo 678, comma 1, C.p.p.

E’ questo il principio di diritto enunciato dalla Prima sezione penale di Cassazione, con sentenza n. 14785 del 3 aprile 2018.

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