Procedura di negoziazione assistita

Pubblicato il 17 marzo 2016

Il recente istituto della negoziazione assistita è stato introdotto nel nostro ordinamento con Decreto legge 132 del 12 settembre 2014, convertito nella Legge 162 del 10 novembre 2014 recante “misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”, con l’obiettivo – nelle intenzioni del legislatore – di ridurre i contenziosi civili nelle aule dei Tribunali, costituendo un’alternativa stragiudiziale all'ordinaria risoluzione delle controversie.

La convenzione di negoziazione

La procedura di negoziazione assistita (a cui il menzionato Decreto legge 132/2014 dedica l’intero Capo II, per l’appunto rubricato “Procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati”), consiste nella conclusione di un accordo tramite il quale le parti in lite convengono di cooperare in buona fede e lealtà, al fine di risolvere in via amichevole la controversia insorta tra loro, mediante l’assistenza di avvocati iscritti all'Albo o facenti parte dell’Avvocatura per le pubbliche amministrazioni.

La convenzione di negoziazione deve contenere, ai sensi dell’art. 2 Decreto legge, sia il termine concordato dalle parti per l’espletamento della procedura (che non può essere inferiore ad un mese né superiore a tre mesi, salvo proroga di 30 giorni su concorde richiesta delle parti), sia l’oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili né materie di lavoro.

La convenzione deve inoltre essere redatta, a pena di nullità, in forma scritta ed essere necessariamente conclusa con l’assistenza di uno o più avvocati, i quali certificano l’autografia delle sottoscrizioni in essa apposte sotto la propria responsabilità professionale.

 

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