Procedure concorsuali. “Esperti” in commissione, valutazione titoli e dovere di astensione

Pubblicato il 19 settembre 2017

Esperienza della commissione. Da verificare nel complesso e con ragionevolezza

In tema di procedure concorsuali presso la pubblica amministrazione, le previsioni normative per cui i componenti della commissione di esame devono essere “esperti” nelle materie di concorso, non implicano che il requisito della necessaria esperienza risulti soddisfatto solo ove tutti i membri della commissione siano titolari di insegnamenti nelle medesime discipline oggetto della procedura selettiva, essendo sufficiente che i commissari siano esperti in discipline non estranee alle tematiche oggetto delle prove medesime. In ogni caso, l’esperienza della commissione essere verificata nel suo complesso e con ragionevolezza, onde evitare che una interpretazione troppo rigorosa della qualifica di esperto possa comportare un intollerabile aggravamento del procedimento selettivo.

Valutazione titoli, collocazione temporale

Ed ancora, la valutazione dei titoli, preceduta dall’individuazione dei criteri, deve seguire l’effettuazione delle prove scritte e precedere la correzione dei relativi elaborati. Va invece escluso che l’individuazione dei criteri di valutazione dei titoli debba necessariamente intervenire prima che la commissione abbia conoscenza dell’elenco nominativo dei candidati. Se così fosse, infatti, dovrebbe immaginarsi che le eventuali dichiarazioni di astensione dei commissari intervengano dopo la predisposizione delle prove scritte ed il loro espletamento, il che è contrario a ogni regola di ragionevolezza ed economicità dell’azione amministrativa, oltre che incompatibile con la sequenza temporale delle operazioni delineata dall’art. 11 D.P.R. n. 487/1994 (la visione dell’elenco dei partecipanti da parte della commissione e la verifica delle incompatibilità precedono la preparazione delle tracce per le prove scritte).

Mera collaborazione scientifica. Non determina incompatibilità

Quanto infine al dovere di astensione dei componenti della commissione d’esame, si ricorda che, secondo un diffuso indirizzo giurisprudenziale, non costituisce ragione di incompatibilità la sussistenza di rapporti di mera collaborazione scientifica fra i medesimi componenti e alcuno dei candidati, salvo che si sia in presenza di una comunanza di interessi anche economici, di intensità tale da porre in dubbio l’imparzialità del giudizio. Ed in ambito universitario – come trattasi nel caso di specie - l’esistenza di rapporti di collaborazione didattica o scientifica costituisce ipotesi ricorrente e non è tale da inficiare di per sé l’imparzialità dei commissari, se non eccedente il livello meramente intellettuale.

Sono questi i principi enunciati dal Tar per la Toscana, Sezione prima, con sentenza n. 1060 del 12 settembre 2017.

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