Procedure semplificate per avviare le attività economiche private

Pubblicato il 30 agosto 2011 L'articolo 3, comma 3 del decreto 138/2011 (manovra correttiva di ferragosto) sancisce il principio della libertà di iniziativa economica privata, salvo specifici limiti e divieti; cosa che preannuncia una modifica dell'articolo 41 della Costituzione italiana.

In base alle nuove disposizioni per aprire una nuova attività economica non servirà più alcuna certificazione, ma sarà sufficiente una Segnalazione di inizio attività (Sia).

In attesa che tutto ciò si traduca in una modifica costituzionale, il legislatore affida agli strumenti della normativa ordinaria e ai provvedimenti amministrativi il compito di adeguare gli ordinamenti regionali e quelli degli enti locali ai nuovi principi della liberalizzazione, con lo scopo di conformali entro un anno. Trascorso tale periodo di tempo, l’autonomia regionale e locale dovrà cedere il passo alla legge statale che seguirà l’entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto legge.

Alla scadenza del termine, le disposizioni normative statali incompatibili con il principio della libertà di iniziativa economica saranno soppresse con conseguente diretta applicazione degli istituti della “segnalazione di inizio di attività” e dell'autocertificazione con controlli successivi.

La novità è che si parla di una segnalazione di inizio attività che va a sostituirsi alla precedente Scia, introdotta dall’articolo 19 della legge n. 241/1990: “segnalazione certificata di inizio di attività”.

La differenza evidente tra i due istituti è da riscontrarsi proprio nell’aggettivo “certificata”, che era presente nel precedente disposto normativo e che invece manca nel nuovo dettato dell’articolo 3, comma 3. Dunque, secondo quest’ultima disposizione, il nuovo adempimento per avviare un’attività economica dovrebbe consistere semplicemente in una Segnalazione di inizio attività non accompagnata più da certificazione. Il nuovo articolo sembra cioè preludere a una prassi ulteriormente semplificata e libera da vincoli burocratici. Il tutto però non senza critiche.

Nel nuovo disposto normativo sembra leggersi, infatti, un assunto troppo generico per definire il nuovo procedimento di avvio di attività economica, cosa che porta a pensare ad una possibile errore nella formulazione della norma. Se si tratta di dimenticanza, è auspicabile un immediato intervento da parte del legislatore finalizzato ad eliminare al più presto ogni sorta di dubbio interpretativo. Non vi possono essere dubbi circa la disciplina della liberalizzazione da applicare, così come è necessario sapere subito se la segnalazione di inizio attività deve essere certificata oppure no.
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