Processi veloci, appello alle parti

Pubblicato il 08 febbraio 2009

Nel Ddl approvato venerdì dal Consiglio dei ministri sulla riforma della procedura penale, il Governo, con un'ampia rivisitazione della legge Pinto, ha fissato la durata massima per ogni grado del giudizio. Un processo, cioè, dovrà avere una durata di non più di tre anni in primo grado, di due nel secondo e di uno in Cassazione, con ulteriore anno in caso di rinvio. La richiesta di risarcimento sarà subordinata alla presentazione di un'istanza di sollecitazione da avanzare nel corso dei processi, prima che scadano i termini assegnati per ogni grado del giudizio. Dalla data del deposito dell'istanza il giudice interessato dovrà trattare il processo in via prioritaria. Per quel che concerne il primo grado, la richiesta di risarcimento andrà indirizzata personalmente e senza spese al Presidente della Corte d'appello che potrà respingerla o meno dopo aver acquisito tutto il materiale aggiuntivo utile per la motivazione. In caso di accoglimento, verrà emanato un decreto col quale si dispone del pagamento dell'indennizzo. La fase contenziosa sarà solo eventuale ed in secondo grado se la parte intende contestare la risposta negativa alla richiesta oppure non considera congrua la somma liquidata. Ogni anno, con decreto della presidenza del Consiglio, saranno fissati i limiti minimi e massimi degli indennizzi.

Sempre nello stesso disegno di legge, è introdotto, su proposta della Lega, un procedimento elettorale per la nomina dei viceprocuratori onorari.

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