Processo amministrativo telematico. Novità dal 1° gennaio 2018

Pubblicato il 08 gennaio 2018

A partire dal 1° gennaio 2018 il processo amministrativo è divenuto telematico anche per quanto riguarda i ricorsi proposti prima del 1° gennaio 2017; pure nell’ambito di queste cause, quindi, i depositi di atti e documenti vanno ora eseguiti in forma digitale, secondo le regole del PAT.

Dal primo giorno del nuovo anno, inoltre, il pagamento del Contributo unificato può essere effettuato solo con il Mod. F24 Elide mentre permane, anche per l’anno 2018, l’obbligo del deposito di almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi.

Sono queste le indicazioni messe in evidenza sul sito della Giustizia amministrativa, alla luce delle novità processuali da ultimo divenute operative.

Consiglio di stato: ricorso cartaceo regolarizzabile

Si segnala, in tema di processo amministrativo telematico, una decisione depositata dal Consiglio di stato il 4 gennaio 2018 con la quale è stato sancito il principio secondo cui il ricorso redatto in forma cartacea, privo di firma digitale, è comunque regolarizzabile.

Nel dettaglio, con ordinanza n. 56/2018, il Collegio amministrativo ha ritenuto che un ricorso in appello redatto in formato cartaceo, sottoscritto con firma autografa del difensore e parimenti notificato alla parte appellata, fosse da considerare “meramente irregolare” e non inesistente o nullo, giacché – si legge nella decisione “pur non essendo conforme alle regole di redazione dell’art. 136, comma 2-bis, Cod. proc. amm. e dall’art. 9, comma 1, d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, non incorre in espressa comminatoria legale di nullità (art. 156, primo comma 1, Cod. proc. civ.) e ha comunque raggiunto il suo scopo tipico (art. 156, terzo comma 3, Cod. proc. civ), essendone certa la paternità e piena l’intelligibilità quale strumento finalizzato alla chiamata in giustizia e all’articolazione delle altrui relative difese”.

In questo contesto conseguirebbe, a detta del Consiglio di stato, la “sola oggettiva esigenza della regolarizzazione, benché sia avvenuta la costituzione in giudizio della parte cui l’appello era indirizzato”.

Per l’effetto, quindi, è stata disposta, ai sensi dell’articolo 44, comma 2, del Codice del processo amministrativo, la rinnovazione del ricorso in appello mediante redazione con le modalità formali dell’articolo 9 DPCM n. 40 del 16 febbraio 2016, e successiva notificazione alle altre parti del giudizio.

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