Processo tributario: no all’impugnazione cumulativa per cause su imposte e anni differenti

Pubblicato il 26 luglio 2010

Con una sentenza di giugno, n. 15582 del 6 giugno 2010, la Corte di cassazione interviene in tema di impugnazione cumulativa nel processo tributario, nello specifico i giudici spiegano le condizioni che la consentono.

È ammessa la cumulabilità delle sentenze se la soluzione per tutte le controversie “dipenda da identiche questioni di diritto comuni a tutte le cause, in modo da dar vita ad un giudicato rilevabile d’ufficio in tutte le controversie relative al medesimo rapporto d’imposta”. Non rileva che siano riferite a differenti annualità.

Mentre, non è ammessa se le sentenze, pronunciate fra le stesse parti: riguardano anni d'imposta e tributi in parte differenti, come precisato dalle pregresse sentenze di Cassazione 19950/2005 e 1542/2007; non presentano identità del Collegio giudicante; non hanno identità di struttura argomentativa; non presentano la prospettazione e la soluzione di identiche questioni di diritto.

Nel caso di specie, una delle sentenze del ricorso cumulativo presentato dal contribuente avanzava rilievi e argomentazioni diverse rispetto alle altre.

La sentenza muove dall'assunto che deve ritenersi applicabile nel processo tributario l'articolo 104 del codice di procedura civile, che consente la proposizione contro la stessa parte di una pluralità di domande anche non connesse tra loro, con risultato, del resto, analogo a quello ottenuto nel caso di riunione di processi, anche soltanto soggettivamente connessi, ammessa dall'articolo 29 dello stesso Dlgs 546/1992.

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