Procura alla lite Autorizzazioni ko

Pubblicato il 14 maggio 2009
Il Consiglio di stato, con sentenza n. 848 del 16 febbraio 2009, ha affermato che, ai sensi degli articoli 36 e 35 della legge 142/1990, poi trasfusi negli artt. 48, comma 2 e 50, commi 2 e 3, del T.u. sugli ordinamenti degli enti locali, approvato con dlgs 267/2000, il sindaco, quale rappresentante dell'ente comunale, è competente a conferire al difensore del Comune la procura alle liti non essendo a tal fine necessaria l'autorizzazione della giunta municipale. Per il Consiglio “la decisione di agire è resistere in giudizio e il conseguente conferimento del mandato alle liti competono, quindi, in via ordinaria e salvo deroga statutaria, al rappresentante legale dell'ente senza bisogno di autorizzazione della giunta o del dirigente ratione materiae competente”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Legge di Bilancio 2026 in GU: guida alle novità in materia di lavoro

31/12/2025

Decreto sicurezza sul lavoro, legge in GU: le novità

31/12/2025

CBAM: avvio dal 1° gennaio 2026. Obblighi per importatori

31/12/2025

Conguaglio contributivo 2025: dall'Inps regole, scadenze e istruzioni

31/12/2025

Interesse legale 2026 all’1,60%: impatto su contributi e sanzioni

31/12/2025

Pensioni: adeguamento alla speranza di vita, con deroghe

31/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy