Procura speciale: salvo diversa espressa volontà, vale solo per il giudizio per cui è conferita

Pubblicato il 22 aprile 2010
La Corte di cassazione, con sentenza n. 6469 depositata il 17 marzo 2010, è intervenuta in materia di procura speciale, sottolineando, come, ai sensi dell'articolo 83 del Codice di procedura civile, la stessa, quando nell'atto non è espressamente prevista una diversa volontà, si presume conferita per un determinato grado del processo.

E' stato quindi dichiarato inammissibile un atto di appello sottoscritto da un difensore sulla scorta di una procura speciale rilasciata dal contribuente allo stesso per il giudizio di primo grado; nella stessa procura, infatti, nonostante si conferisse al difensore “ogni e più ampia facoltà di legge”, non vi era alcun elemento o indizio dal quale era possibile desumere che i poteri conferiti senza limitazioni si estendessero anche ai gradi successivi al primo.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Autoliquidazione INAIL 2025/2026: guida al calcolo

22/01/2026

NASpI: ultimi giorni per la comunicazione di reddito presunto

22/01/2026

Rottamazione-quinquies per cartelle fino al 2023

22/01/2026

INAIL: guida all’autoliquidazione tra regolazione 2025 e rata 2026

22/01/2026

Autoliquidazione INAIL 2025/2026: premi ridotti con riserva di conguaglio

22/01/2026

Recupero ICI 2006-2011: obblighi per gli enti non commerciali

22/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy