Professionista defunto. Partita IVA aperta con fatture da incassare o prestazioni da fatturare

Pubblicato il 12 marzo 2019

In presenza di fatture da incassare o prestazioni da fatturare, gli eredi del professionista non possono chiudere la partita IVA del defunto, fino a quando non viene incassata l’ultima parcella.

A questa conclusione giunge l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 34 dell’11 marzo 2019, con la quale si risponde al quesito di un istante (in qualità di erede di un professionista), che chiedeva di derogare all’obbligo di chiudere la partita IVA entro sei mesi dal decesso (35-bis del Dpr 633/1972), al fine di poter versare l’Imposta sulle fatture con IVA differita non ancora incassate e sulle prestazioni non ancora fatturate.

Partita IVA del defunto aperta fino all'incasso dell’ultima parcella

L’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 34/E/2019, condivide la soluzione prospettata dall’istante e ritiene, quindi, che alle condizioni dallo stesso prospettate – fatture ad esigibilità differita da incassare oppure fatture da emettere - sia ammissibile una deroga a quanto stabilito dall'articolo 35-bis del Dpr n. 633/1972, che obbliga a chiudere la partita IVA entro sei mesi dalla morte del contribuente.

Dopo aver effettuato una panoramica dei diversi pronunciamenti sia da parte dell’Amministrazione finanziaria che della giurisprudenza in materia di cessazione dell’attività professionale, l’Agenzia arriva ad affermare che le stesse conclusioni che valgono per il professionista, che vuole cessare la propria attività, si possono applicare anche ai suoi eredi.

Infatti, si legge nel documento di prassi: “si ritiene, altresì, che una lettura sistematica dell’articolo 35-bis del citato d.P.R., consenta di applicare anche alla figura del professionista quanto disposto dal comma 2, secondo cui ‘Resta ferma la disciplina stabilita dal presente decreto per le operazioni effettuate, anche ai fini della liquidazione dell’azienda, dagli eredi dell’imprenditore’.”

Di conseguenza, in presenza di fatture da incassare o prestazioni da fatturare, gli eredi non devono chiudere la partita Iva del de cuius sino a quando non viene incassata l’ultima parcella.

Tuttavia, conclude la risoluzione n. 34/E, “resta salva per l'istante la possibilità di anticipare la fatturazione delle prestazioni rese dal de cuius e di chiudere la partita Iva, salvo, in tale evenienza, computare nell'ultima dichiarazione annuale Iva ‘anche le operazioni indicate nel quinto comma dell'articolo 6, per le quali non si è verificata l'esigibilità dell'imposta’ (così l'articolo 35 comma 4 del decreto Iva), ossia anticipare l'esigibilità rispetto al momento dell'effettivo incasso”.

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