Professionista presso studio altrui Niente Irap

Pubblicato il 16 marzo 2017

Non è soggetto ad Irap il professionista che svolga attività all'interno di una struttura altrui, in tal caso difettando l’autonomia organizzativa, che è presupposto dell’imposta.

Il requisito dell’"attività autonomamente organizzata“ di cui al D.lgs. n. 446/1997 art. 2, in altre parole, ricorre quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non risulti dunque inserito in strutture organizzative riferibili al altrui responsabilità ed interesse. Non è pertanto sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è necessario che detta struttura sia autonoma, cioè faccia capo al lavoratore medesimo, non solo ai fini operativi, ma anche sotto il profilo organizzativo.

Niente Irap, pertanto, sui proventi che il lavoratore autonomo percepisca quale compenso per l’attività svolta all'interno di una struttura altrui.

E’ quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, sezione tributaria civile, accogliendo il ricorso di un commercialista, avverso l’avviso di accertamento ai fini Irap, notificatogli dall'Agenzia delle Entrate per i proventi dell’attività che, una volta abilitato, aveva continuato a svolgere per lo Studio presso cui aveva fatto tirocinio.

Difetta l’autonomia organizzativa

A parere della Corte Suprema, ha errato la Commissione tributaria nel ritenere che, nel caso in esame, la possibilità di avvalersi di una struttura organizzativa, ancorché non propria, consentisse di ravvisare il presupposto dell’autonomia organizzativa (indispensabile ai fini dell’Irap).

Invero – precisano gli ermellini con sentenza n. 6673 del 15 marzo 2017 - detto presupposto nella specie difetta, laddove è stato dimostrato che il contribuente non avesse personale dipendente, non possedesse beni strumentali significativi, svolgesse attività prevalentemente in favore dello Studio associato, di cui tra l’altro non era socio.

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