L’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sul trattamento fiscale dei contributi in conto impianti percepiti dai lavoratori autonomi.
Con la risposta n. 277 del 3 novembre 2025 si entra nel quadro delle novità introdotte dal decreto legislativo n. 192 del 2024, che ha modificato l’articolo 54 del TUIR introducendo il principio di onnicomprensività nella determinazione del reddito di lavoro autonomo.
In particolare, l’Agenzia precisa che i contributi in conto impianti incassati in un periodo d’imposta successivo rispetto all’acquisto dei beni strumentali non si qualificano come compensi ordinari, ma come sopravvenienze attive.
Tali contributi devono quindi concorrere alla formazione del reddito nell’anno di percezione e comportano la rideterminazione delle quote di ammortamento deducibili per gli esercizi successivi, poiché il costo fiscalmente riconosciuto dei beni deve essere ricalcolato al netto del contributo ricevuto.
Questo chiarimento segna un passaggio rilevante nell’allineamento del regime dei professionisti a quello delle imprese, in attuazione della riforma fiscale del 2024 e del nuovo principio di onnicomprensività dei redditi.
L’istante è un professionista che nel 2022 ha acquistato alcune attrezzature strumentali necessarie per lo svolgimento della propria attività professionale. Per tali beni, egli ha iniziato a dedurre, a partire dallo stesso anno, le quote annuali di ammortamento calcolate secondo i coefficienti previsti per la relativa categoria di beni.
Nel 2025, a seguito della partecipazione a un avviso pubblico regionale, il professionista ha ricevuto un contributo in conto impianti riferito proprio a quelle attrezzature acquistate nel 2022.
In sede di documentazione integrativa, l’istante ha fornito ulteriori dettagli sulla natura del contributo, specificando che:
Alla luce di ciò, il contribuente chiede all’Agenzia delle Entrate di chiarire il corretto trattamento fiscale del contributo ricevuto nel 2025, considerata la riforma del TUIR introdotta dal decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, che ha modificato l’articolo 54 introducendo, a partire dal 2024, il principio di onnicomprensività nella determinazione del reddito di lavoro autonomo ai fini IRPEF.
L’articolo 54, comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, disciplina la determinazione del reddito di lavoro autonomo. A seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, con effetto dai redditi prodotti dal 2024, la norma prevede che:
“Il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta in relazione all’attività artistica o professionale e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività, salvo quanto diversamente stabilito nel presente articolo e negli altri articoli del capo V del titolo I.”
Con questa formulazione, il legislatore ha introdotto nel reddito di lavoro autonomo il principio di onnicomprensività, già presente per i redditi da lavoro dipendente.
Ciò significa che tutte le somme e i valori percepiti dal professionista, a qualunque titolo riferibili alla propria attività, assumono rilevanza ai fini reddituali, salvo eccezioni espressamente previste.
Spese relative ai beni mobili e immobili
Il nuovo articolo 54-quinquies del TUIR, introdotto dal medesimo decreto legislativo n. 192/2024, disciplina la deduzione delle spese relative ai beni strumentali. In particolare, al comma 1 dispone che:
“Per i beni strumentali, esclusi i beni immobili, sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non superiori a quelle risultanti dall’applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.”
La norma conferma dunque la deducibilità per quote delle spese sostenute per beni strumentali, applicando i coefficienti di ammortamento previsti, e richiama indirettamente il concetto di “costo effettivamente sostenuto” del bene.
Nella relazione illustrativa che accompagna il decreto legislativo n. 192/2024, è stato chiarito che:
In sostanza, il decreto ha ampliato la base imponibile dei professionisti, includendo anche elementi che rappresentano rettifiche di costi o ricavi di esercizi precedenti, come accade per le imprese.
L’Agenzia delle Entrate richiama inoltre la risoluzione n. 163 del 22 ottobre 2001, che aveva affrontato un caso analogo riguardante i contributi a fondo perduto concessi ai lavoratori autonomi nell’ambito del cosiddetto “prestito d’onore”.
In quell’occasione era stato precisato che:
Di conseguenza, il valore del bene strumentale deve essere determinato al netto del contributo ricevuto, poiché il costo effettivamente sostenuto corrisponde solo alla parte non finanziata dal contributo.
Con la risposta n. 277/2025, l’Agenzia delle Entrate fornisce un’analisi approfondita su come debba essere trattato fiscalmente il contributo in conto impianti percepito da un lavoratore autonomo, alla luce delle modifiche normative introdotte con il decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192.
Il principio di onnicomprensività impone che tutte le somme e i valori percepiti dal professionista in relazione alla propria attività siano rilevanti ai fini della determinazione del reddito imponibile. Tra questi rientrano non solo i compensi ordinari, ma anche le componenti straordinarie, come le sopravvenienze attive e passive, che possono derivare da rettifiche di costi o ricavi di esercizi precedenti.
Il criterio temporale resta quello del principio di cassa, ossia la rilevazione nel periodo in cui l’importo viene effettivamente incassato, tranne per le fattispecie per le quali il legislatore ha stabilito regole diverse (come nel caso degli ammortamenti).
Ma, nonostante le modifiche legislative, permane la validità del principio di “costo effettivamente sostenuto” già espresso nella risoluzione n. 163/E del 22 ottobre 2001. Ossia il contributo in conto impianti riduce il costo fiscalmente riconosciuto del bene cui si riferisce, poiché copre una parte della spesa originaria sostenuta dal professionista.
L’Agenzia delle Entrate distingue due ipotesi, a seconda del momento in cui il contributo viene incassato rispetto all’acquisto del bene strumentale:
Se il contributo in conto impianti è ricevuto nello stesso periodo d’imposta in cui viene acquistato il bene:
Nel caso in cui il contributo sia percepito in un periodo d’imposta successivo a quello dell’acquisto (come nel caso del professionista istante), la situazione è diversa. In questo scenario, il contribuente:
Questa sopravvenienza attiva rappresenta la differenza tra:
In pratica, il professionista deve “restituire” la parte di deduzioni fiscali in eccesso generate negli anni passati, poiché il costo del bene è stato successivamente ridotto dal contributo ricevuto.
Effetti sugli ammortamenti futuri
A partire dal periodo d’imposta in cui il contributo viene incassato, le quote di ammortamento deducibili dovranno essere ricalcolate assumendo come base di partenza il costo netto del bene (cioè costo originario meno contributo ricevuto).
Da quel momento in poi:
Dunque, nel caso esaminato, l’Agenzia delle Entrate stabilisce che:
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