Professionisti, contanti riabilitati

Pubblicato il 24 giugno 2008
L'art. 32 del decreto legge di anticipazione della manovra finanziaria, introduce importanti novità in tema di strumenti di pagamento. Innanzitutto, si prevede che il divieto di trasferimento di denaro contante, a qualsiasi titolo, riguardi le operazioni pari o superiori a 12.500 euro. Entro tale limite, quindi, torneranno ad essere ammissibili i pagamenti in contanti sottosoglia in un'unica soluzione ma anche quelli rateali, sempre che ogni rata risulti inferiore a 12.500 euro. In base al testo del decreto, solo gli assegni bancari o circolari emessi per importi pari o superiori a 12.500 euro dovranno necessariamente contenere l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità; tali obblighi non riguarderanno, dunque, gli assegni emessi per un importo inferiore alla soglia. In ordine alle “girate”, gli assegni emessi per somme inferiori a 12.500 euro potranno continuare ad essere trasferibili; inoltre, chi effettua la girata non dovrà più apporre il proprio codice fiscale o la partita Iva della società rappresentata. Rimane, in ogni caso, l'assoggettamento all'imposta di bollo dei carnet per i moduli di assegni rilasciati in forma libera. I libretti al portatore dovranno, entro il 30 giugno 2009, essere estinti o ridotti ad un importo inferiore a 12.500 euro. Infine, la versione definitiva della manovra ha previsto l'abrogazione delle disposizioni introdotte nell'estate 2006 in materia di tracciabilità e, pertanto, per il pagamento di compensi ai professionisti non sarà più obbligatorio l'utilizzo di strumenti tracciabili.
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