Gli accertamenti fiscali nei confronti dei professionisti continuano a rappresentare un tema centrale nel contenzioso tributario, soprattutto nei casi di compensi non fatturati e prestazioni professionali gratuite.
Con l’ordinanza n. 14338 del 15 maggio 2026, la Corte di Cassazione torna ad affrontare il tema dell’accertamento analitico-induttivo, chiarendo i limiti della presunta gratuità delle prestazioni rese dal professionista.
La decisione conferma che l’onerosità della prestazione professionale costituisce la regola generale e che l’onere della prova grava sul contribuente, il quale deve dimostrare concretamente le ragioni della mancata percezione del compenso e della conseguente omessa fatturazione.
La vicenda esaminata dalla Corte di Cassazione trae origine da un avviso di accertamento notificato a un libero professionista in relazione al periodo d’imposta 2012.
L’Agenzia delle Entrate, mediante accertamento analitico-induttivo ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. 600/1973 e dell’art. 54, comma 2, del d.P.R. 633/1972, contestava compensi non fatturati e recuperava a tassazione maggior reddito professionale.
Dopo l’istanza di accertamento con adesione e la rideterminazione della pretesa tributaria, il contribuente non aderiva alla proposta dell’Ufficio e avviava il contenzioso davanti ai giudici tributari, fino al successivo giudizio di appello.
Al centro della controversia vi era la possibilità per il professionista di svolgere prestazioni professionali gratuite senza obbligo di emissione della fattura.
Il contribuente sosteneva che alcune attività fossero state rese senza compenso per ragioni personali o rapporti amicali e che, in assenza di corrispettivo, non trovasse applicazione l’obbligo di fatturazione previsto dalla disciplina IVA. La difesa richiamava inoltre il principio di cassa applicabile al reddito di lavoro autonomo.
L’Agenzia delle Entrate contestava tale ricostruzione evidenziando l’assenza di prova documentale della gratuità e richiamando la naturale onerosità delle prestazioni professionali. L’Ufficio fondava quindi l’accertamento su presunzioni semplici e sulla presunzione di percezione del compenso.
La Corte di Giustizia Tributaria della Puglia aveva accolto l’appello del contribuente richiamando il principio di cassa previsto per il lavoro autonomo.
Secondo i giudici territoriali, le prestazioni professionali assumono rilevanza fiscale soltanto al momento del pagamento del compenso e, in assenza di corrispettivo, non sorgerebbe alcun obbligo di fatturazione IVA.
La Corte aveva inoltre ritenuto plausibile la gratuità delle prestazioni contestate, valorizzando la limitata incidenza delle perdite su crediti rispetto al fatturato complessivo e l’assenza di un comportamento evasivo sistematico.
Con l’ordinanza n. 14338/2026, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio consolidato in materia tributaria: l’onerosità della prestazione professionale costituisce la regola generale, mentre la gratuità rappresenta un’ipotesi eccezionale che deve essere adeguatamente dimostrata.
Richiamando la precedente Cass. n. 23893/2016, la Suprema Corte afferma che il professionista, una volta provato il conferimento dell’incarico e lo svolgimento dell’attività, non deve dimostrare anche l’esistenza del compenso, poiché il corrispettivo si presume percepito salvo prova contraria.
La Cassazione conferma quindi che le prestazioni professionali si presumono onerose salvo prova contraria.
Secondo la Corte, il contribuente deve fornire una prova concreta della gratuità delle prestazioni professionali contestate.
Non è sufficiente sostenere in modo generico la plausibilità dell’assenza di compenso. La prova deve riguardare le singole operazioni oggetto di accertamento e deve dimostrare le ragioni specifiche della mancata fatturazione.
La Cassazione richiama, a titolo esemplificativo, rapporti di parentela, rapporti amicali oppure attività accessorie collegate a prestazioni già remunerate. In assenza di tali elementi documentali, la presunzione di onerosità resta valida.
L’ordinanza conferma inoltre la legittimità dell’accertamento analitico-induttivo fondato su presunzioni semplici ai sensi dell’art. 39 del d.P.R. 600/1973 e dell’art. 54 del d.P.R. 633/1972.
La Suprema Corte evidenzia che l’omessa fatturazione di prestazioni professionali costituisce un elemento indiziario rilevante anche in presenza di contabilità formalmente regolare.
Secondo i giudici di legittimità, l’Amministrazione finanziaria può quindi ricostruire i compensi non dichiarati mediante elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, senza necessità di una prova diretta dell’evasione fiscale.
La Corte di Cassazione, in definitiva, ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria della Puglia.
La causa è stata rinviata ai giudici di secondo grado affinché riesaminino la vicenda applicando il principio secondo cui la gratuità delle prestazioni professionali deve essere provata concretamente dal contribuente.
L’ordinanza della Cassazione evidenzia l’importanza di documentare in modo puntuale eventuali prestazioni professionali gratuite. In assenza di prova concreta, la mancata fatturazione può legittimare recuperi fiscali fondati su presunzioni semplici.
Per ridurre il rischio di contestazioni tributarie, professionisti e studi professionali dovrebbero conservare lettere di incarico, accordi scritti e documentazione idonea a dimostrare le ragioni della gratuità o il collegamento con incarichi già remunerati.
Con l’ordinanza n. 14338/2026, in conclusione, la Corte di Cassazione rafforza il potere accertativo dell’Agenzia delle Entrate e conferma il consolidato principio secondo cui le prestazioni professionali si presumono onerose.
La decisione chiarisce inoltre che il contribuente deve fornire una prova concreta, specifica e documentata della gratuità delle attività svolte per superare le presunzioni utilizzate dall’Amministrazione finanziaria.
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