Professionisti, pensione anzianità ridotta con il nuovo pro rata flessibile

Pubblicato il 09 gennaio 2019

Un ragioniere ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte d’appello di Milano, che aveva bocciato la sua richiesta di riconoscimento del diritto alla liquidazione della pensione di anzianità di cui fruiva dal 1 dicembre 2007, tenendo conto del principio del pro rata di cui alla legge n. 335/1995, prima delle modifiche apportate dalla Finanziaria 2007, e in subordine al riconoscimento del diritto ad ottenere la riduzione dell’onere di ricongiunzione, in misura proporzionale alla riduzione del trattamento pensionistico subito, con condanna della Cassa alla restituzione degli importi versati in eccedenza.

La Corte territoriale aveva ritenuto che la domanda principale del professionista non potesse essere accolta, sulla base dei principi enunciati dalle Sezioni Unite della Cassazione, secondo i quali – in virtù delle modifiche apportate all’art. 3 comma 12 della Legge n. 335/95 - l’obbligo del rispetto del principio del pro rata non è più concepito in modo assoluto, trattandosi di trattamento pensionistico liquidato dopo il primo gennaio 2007. Anche la seconda richiesta è stata ritenuta infondata dalla Corte d’appello. Di qui il ricorso in Cassazione del professionista sulla base di due articolati motivi.

Il nuovo concetto di pro rata riduce la pensione, non gli oneri di ricongiunzione

La Suprema Corte ritiene infondato il primo motivo sulla base del fatto che la legge Finanziaria 2007 ha sostituito il concetto originario di pro rata, con un concetto meno rigido, introducendo anche una disposizione innovativa secondo cui le casse previdenziali non devono più seguire il vecchio principio del pro rata, ma devono fare riferimento alla sua nuova formulazione, tenendo anche conto dei “criteri di gradualità e di equità fra le generazioni”, a partire dalla data di entrata in vigore della suddetta Legge.

In questo modo il criterio del pro rata è stato reso flessibile, tanto da consentire alle casse – solo dalla data di entrata in vigore della norma – di adottare Delibere in cui il principio del pro rata venga temperato rispetto ai criterio originale della Legge n. 335/95. Inoltre, la stessa legge Finanziaria, all’ultimo periodo del comma 763, fa salvi gli atti e le deliberazioni adottati dagli enti previdenziali prima dell’entrata in vigore della legge in oggetto. Pertanto, la validità della delibera della Cassa “va valutata a seconda del periodo in cui il diritto sia maturato (…) e del concetto di pro rata accolto dalla legislazione al momento vigente”.

Di qui la conclusione della sentenza n. 133 del 2019, pubblicata in data 7 gennaio, secondo la quale, non può essere messo in dubbio che nel caso di specie – qualora la liquidazione del trattamento pensionistico sia avvenuta con decorrenza dal primo dicembre 2007 – vada applicata la formulazione dell’articolo 3, comma 12, della legge n. 335/95 così come modificata nel 2006.

Pertanto, dopo l’introduzione del concetto di pro rata flessibile di cui alla legge Finanziaria 2007, in virtù del quale il professionista si è visto ridotto la pensione di anzianità, l'iscritto non può ottenere dalla Cassa la corrispondente restituzione di una quota del denaro che ha versato per la ricongiunzione dei contributi.

Nessuna restituzione degli oneri di ricongiunzione

Il professionista non può ottenere la parziale restituzione della somma a suo tempo versata per ricongiungere presso la Cassa i contributi versatigli all'Inps come lavoratore dipendente, in modo da ottenere una sola pensione, in quanto tale riduzione dell'importo dovuta alle nuove regole è da considerarsi un evento estraneo alla prestazione che l'istituto previdenziale si è assunto nella procedura di ricongiunzione.

Come si legge nella sentenzan. 133/19, infatti, si tratta di "eventi estranei alle prestazioni assunte con la procedura di ricongiunzione", che "non possono essere addebitabili alla condotta del debitore, ma rientranti nelle dinamiche gestionali della Cassa di previdenza", che operando in un settore di rilievo pubblico come quello delle assicurazioni obbligatorie deve conformarsi alla legge.

La Cassazione ha, così, rigettato il ricorso del ragioniere, che viene condannato al pagamento delle spese di giudizio e del contributo unificato aggiuntivo.

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