Professore altera il registro di classe? Condanna penale

Pubblicato il 22 novembre 2019

Risponde del reato di falsità ideologica in atto pubblico il docente che altera il registro di classe sulle presenze o assenze degli alunni.

E’ stata confermata la penale responsabilità di alcuni professori, preside e proprietari di una scuola parificata che avevano concorso ad attestare, falsamente, le presenze degli alunni in classe, lo svolgimento degli argomenti ed in generale il complessivo rilevamento dell'attività didattica.

Con la sentenza n. 47241 del 21 novembre 2019, in particolare, la Corte di cassazione ha convalidato la condanna con cui i giudici di merito avevano ritenuto che la falsa attestazione realizzata dagli imputati nella compilazione dei registri di classe integrasse un’ipotesi di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, ex articolo 479 del Codice penale.

registri di classe - è stato evidenziato - rientrano nella categoria dell’atto pubblico.

Nella vicenda esaminata, i ricorrenti erano accusati del delitto di cui agli artt. 81, comma 2, 110, 479 cod. pen., per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, concorso nella falsa attestazione sopra menzionata.

Con specifico riferimento ai soci, ai gestori ed amministratori della scuola paritaria nonché al preside era stato contestato il ruolo di mandanti, per aver fornito alla segreteria ed al corpo docente precise, chiare ed univoche direttive circa la compilazione dei registri di classe e dei professori.

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