Progetto easy free back, reimportazione previa autorizzazione

Pubblicato il 06 ottobre 2020

Con la circolare n. 37 del 2 ottobre 2020, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha approfondito l’opportunità di accordare uno snellimento procedurale per le attività di reintroduzione per l’immissione in libera pratica presso uffici doganali nazionali delle merci precedentemente esportate (cd. “progetto easy free back”). In particolare, l’art. 1 della Determinazione Direttoriale prot. 329619/RU del 24 settembre 2020 prevede la possibilità, per i soggetti che effettuano frequenti operazioni di reintroduzione nel territorio nazionale di merci precedentemente esportate a seguito di transazioni commerciali svolte su piattaforme telematizzate, di chiedere il rilascio di un’autorizzazione preventiva allo svolgimento di operazioni di reintroduzione in franchigia, di validità annuale.

L’autorizzazione riguarda tutte le operazioni della specie che saranno effettuate nell’arco di validità della stessa e pertanto il soggetto interessato non sarà tenuto a chiedere un’autorizzazione per ogni singola reintroduzione.

Progetto easy free back, autorizzazione preventiva

Ai fini del rilascio dell’autorizzazione, l’operatore dovrà presentare apposita istanza all’Ufficio delle dogane competente sul luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale del richiedente ai fini doganali.

In tale istanza, per porre l’Ufficio in condizione di valutare la ricorrenza dei requisiti previsti, il soggetto richiedente dichiara sotto la propria responsabilità la sussistenza di requisiti soggettivi e condizioni oggettive di operatività come di seguito elencati:

Progetto easy free back, l’istruttoria

Ricevuta l’istanza e previo esame della completezza, da un punto di vista formale, delle dichiarazioni rese e relativi allegati, l’Ufficio dà immediato avvio alle conseguenti attività di verifica sia con analisi documentale che con attività di sopralluogo.

Al termine dell’istruttoria l’Ufficio redige ed invia, nel termine di 10 giorni, alle Direzioni centrali una relazione contenente una valutazione, opportunamente motivata, sull’accoglimento o meno dell’istanza.

Progetto easy free back, autorizzazione ed iscrizione nell’elenco

Infine, ricevuta la relazione, la Direzione Dogane, anche su richiesta delle altre Strutture centrali interessate, può chiedere ulteriori chiarimenti o integrazioni all’Ufficio delle dogane competente.

Entro 10 giorni dal termine della descritta fase istruttoria, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rilascia l’autorizzazione ed inserisce il soggetto autorizzato in un elenco nazionale denominato “ecommerce RETRELIEF”.

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