Progressione sanzionatoria per più violazioni tributarie. Quando si applica?

Pubblicato il 08 agosto 2022

Qual è il presupposto applicativo della progressione sanzionatoria di cui all'art. 12, comma 2 del Decreto legislativo n. 472/1997?

Al quesito ha dato risposta la Corte di cassazione nel testo dell'ordinanza n. 24302 del 4 agosto 2022 con cui ha accolto il ricorso promosso dall'Agenzia Entrate contro il Fallimento di una Srl nell'ambito di un procedimento in opposizione ad avviso di accertamento.

Progressione sanzionatoria, condizioni di applicabilità

Con la disposizione sopra richiamata, in particolare, si prevede che alla stessa sanzione prevista dal precedente comma 1 - sanzione per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio - soggiace chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni tributarie che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione, anche periodica, del tributo.

Orbene, secondo la Suprema corte, il presupposto applicativo della progressione sanzionatoria è costituito "dall'unicità finalistica della condotta per l'intrinseco ed oggettivo legame tra le varie violazioni commesse, idonee, in via progressiva, continua e collegata, ad incidere sulla determinazione dell'imponibile o sul tributo".

Omessa fatturazione e omessa regolarizzazione acquisti: nessuna progressione

Alla luce di tale principio, gli Ermellini hanno reso un'ulteriore precisazione: l'omessa regolarizzazione degli acquisti senza fattura, disciplinata ex art. 6, comma 8, del D. Lgs. n. 471/1997, non è in rapporto di progressione rispetto all'omessa fatturazione di operazioni imponibili.

La progressione - si legge nella decisione - ricorre in caso di omessa fatturazione di operazioni imponibili che sia seguita da dichiarazione infedele ovvero da omessa registrazione delle operazioni medesime, trattandosi, all'evidenza, di condotte tutte collegate alla medesima compromissione dell'imponibile.

Per contro, essa va esclusa laddove le singole e diverse condotte riguardino attività tra di loro estranee, risultando in questo caso carente un nesso logico ed oggettivo tra di esse, come nell'ipotesi di omessa regolarizzazione degli acquisti e omessa fatturazione.

La scelta del legislatore di sanzionare l'omessa regolarizzazione degli acquisti, in particolare, è stata rigorosa e trae giustificazione dalla seria compromissione delle azioni di controllo dell'Ufficio finanziario, posto che tale inottemperanza è di ostacolo all'emersione in capo al prestatore/cedente di un'omessa dichiarazione di ricavi, sicché, rispetto a quest'ultimo e solamente per questi, è ragione di pregiudizio sulla determinazione dell'imponibile.

Sulla base di tali conclusioni, la Sezione tributaria della Cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso con cui l'Amministrazone finanziaria aveva denunciato violazione e falsa applicazione di legge, per avere, la CTR, nella vicenda esaminata, ritenuto applicabile il cumulo giuridico, derivante dalla progressione, tra la violazione per l'omessa autofatturazione in relazione ad acquisti operati dalla società e la violazione, oggetto di precedente avviso, per l'omessa fatturazione di operazioni imponibili effettuate dalla medesima Srl.

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