Pronuncia del Got comunque valida

Pubblicato il 21 marzo 2014 In ambito penale, la trattazione, da parte del giudice onorario, di un procedimento penale diverso da quelli indicati dall'articolo 43-bis, terzo comma, lettera b) dell'Ordinamento giudiziario (R.D. n. 12/1941), ossia non riferito ai reati non previsti nell'articolo 550 del Codice di procedura penale, non è causa di nullità, in quanto la disposizione ordinamentale introduce un mero criterio organizzativo di ripartizione dei procedimenti tra giudici ordinari e quelli onorari.

La circostanza, inoltre, che un G.O.T. abbia pronunciato una sentenza in materia non consentita dalle circolari con cui il Csm disciplina gli incarichi, non è causa di nullità della sentenza stessa, se non risulti altrimenti violato l'articolo 43-bis del R.D. n. 12/1941.

E' quanto evidenziato dalla Cassazione nel testo della sentenza n. 13011 del 20 marzo 2014.
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