Prorogati i termini per il credito d’imposta a favore delle fondazioni

Pubblicato il 13 settembre 2021

Con il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 luglio 2021 vengono prorogati, per il solo anno 2021, i termini di richiesta del contributo, riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, alle fondazioni di cui al Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153, per la promozione di interventi di welfare di continuità.

La misura è dedicata agli interventi promossi dalle predette fondazioni ed aventi lo scopo di contrastare la povertà, le condizioni di fragilità sociale e di disagio giovanile, introdurre misure di cura ed assistenza agli anziani ed ai disabili ovvero di inclusione socio-lavorativa e integrazione degli immigrati.

Il predetto credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 65% delle erogazioni effettuate nel periodo d’imposta e per la richiesta, le fondazioni dovranno comunicare, entro il prorogato termine del 30 novembre 2021, all’Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio S.p.A. (ACRI) le delibere di impegno con l’indicazione della data, dei beneficiari, dei relativi importi assegnati e dell’ambito di intervento dei progetti finanziati.

Al tempo stesso, viene prorogato anche il termine di trasmissione all’Agenzia delle Entrate, a carico dell’ACRI, relativo all’elenco delle fondazioni finanziatrici per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera di impegno, in ordine cronologico di presentazione e con i relativi codici fiscali, che dovrà essere effettuato entro il 10 dicembre 2021.

Ai sensi del comma 3, art. 3, Decreto ministeriale 29 novembre 2018, l’Agenzia delle Entrate, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle delibere e nel limite massimo delle risorse annue disponibili, comunica con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto a ciascuna fondazione, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’elenco.

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