Prova dei canoni "eccessivi", sì al ragionamento presuntivo per i mesi intermedi

Pubblicato il 23 giugno 2015

Con sentenza n. 12866 del 22 giugno 2015, la Corte di cassazione si è pronunciata in materia di prova del pagamento di canoni di locazione in misura eccedente rispetto a quella concordata o a quella legale, nell'ambito di una causa in cui, nella pendenza di un rapporto di locazione, era stata attivata azione di ripetizione dell'indebito da parte del conduttore.

Secondo la Suprema corte, in particolare, non viola il divieto di "praesumptio de praesumpto" il giudice di merito che, di fronte alla dimostrazione, con documenti e prova testimoniale, del versamento di somme maggiori del canone contrattuale, o di quello dovuto ai sensi della Legge n. 392/78, per intervalli o per periodi non corrispondenti all'intera durata del rapporto, ritenga presuntivamente provato il versamento, in tutti i mesi intermedi, di un canone mensile dello stesso importo di quello risultante dai documenti.

In tale ipotesi, infatti, il ragionamento presuntivo operato dall'organo giudicante deve ritenersi corretto e conforme al principio per il quale, affinchè sia riconoscibile valore giuridico alle presunzioni semplici, è necessario che gli elementi presi in considerazione siano gravi, precisi e concordanti, ovvero siano tali da lasciar apparire l'esistenza del fatto ignoto come una conseguenza ragionevolmente probabile del fatto noto.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Occhiali industria - Segnalazione refuso minimi retributivi

10/02/2026

Appalti: niente aggiudicazione senza motivazione chiara sui punteggi

10/02/2026

Rottamazione dei veicoli fuori uso con fermo amministrativo: le novità

10/02/2026

Contributi minimi Cassa Forense 2026: scadenze e pagamenti

10/02/2026

Comunità energetiche rinnovabili: trattenute sugli incentivi GSE fuori campo IVA

10/02/2026

ZES Unica agricola: ok al tax credit anche con reddito catastale

10/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy