Prova dei canoni "eccessivi", sì al ragionamento presuntivo per i mesi intermedi

Pubblicato il 23 giugno 2015

Con sentenza n. 12866 del 22 giugno 2015, la Corte di cassazione si è pronunciata in materia di prova del pagamento di canoni di locazione in misura eccedente rispetto a quella concordata o a quella legale, nell'ambito di una causa in cui, nella pendenza di un rapporto di locazione, era stata attivata azione di ripetizione dell'indebito da parte del conduttore.

Secondo la Suprema corte, in particolare, non viola il divieto di "praesumptio de praesumpto" il giudice di merito che, di fronte alla dimostrazione, con documenti e prova testimoniale, del versamento di somme maggiori del canone contrattuale, o di quello dovuto ai sensi della Legge n. 392/78, per intervalli o per periodi non corrispondenti all'intera durata del rapporto, ritenga presuntivamente provato il versamento, in tutti i mesi intermedi, di un canone mensile dello stesso importo di quello risultante dai documenti.

In tale ipotesi, infatti, il ragionamento presuntivo operato dall'organo giudicante deve ritenersi corretto e conforme al principio per il quale, affinchè sia riconoscibile valore giuridico alle presunzioni semplici, è necessario che gli elementi presi in considerazione siano gravi, precisi e concordanti, ovvero siano tali da lasciar apparire l'esistenza del fatto ignoto come una conseguenza ragionevolmente probabile del fatto noto.

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