Prove documentali anche in fotocopia

Pubblicato il 11 maggio 2009

Per la Cassazione – sentenza n. 9767 del 24 aprile 2009 – la produzione in copia fotostatica è un mezzo idoneo di introduzione della prova nel processo, spettando eventualmente alla parte avversaria l’onere di contestarne la conformità all’originale ex art. 2712 c.c.; in questa ultima evenienza, poi, spetta al giudice l’obbligo di disporre la produzione documentale in originale.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Codice di condotta influencer: cosa cambia con la delibera AGCOM

18/03/2026

Alitalia-ITA, Garante privacy: illecito il passaggio dei dati dei dipendenti

18/03/2026

Consulenti del lavoro: guida alla rottamazione quinquies 2026

18/03/2026

Comunicazione del medico competente all’INAIL entro il 31 marzo

18/03/2026

ISA 2025: manutenzione annuale e novità sul Concordato preventivo biennale

18/03/2026

Il Fondo di Tesoreria INPS

18/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy