Provvedimento di rimborso parziale, impugnabile come atto di rigetto

Pubblicato il 23 aprile 2015 Il contribuente, al quale è stato notificato un provvedimento di diniego parziale delle somme chieste a rimborso, per non renderlo definitivo deve impugnarlo perentoriamente, entro il termine di 60 giorni, davanti ai giudici della Commissione tributaria.

Il mancato pagamento di una somma, seppure parziale, da parte dell'Amministrazione integra un sostanziale rigetto dell'istanza, cosicché l’atto diviene impugnabile indipendentemente dalla legittimità del rifiuto e dall'inesigibilità del credito.

Il provvedimento di liquidazione parziale delle somme richieste emesso da parte dell’Amministrazione finanziaria costituisce un implicito atto di rigetto ed è, dunque, configurabile come un atto impugnabile dal contribuente per la parte di credito non rimborsata.

Si tratta, in altri termini, di un atto di rigetto della richiesta di rimborso originariamente presentata dal contribuente, che essendo paragonabile ad un silenzio-rifiuto, va impugnato dallo stesso contribuente, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, al fine di far valere le ragioni del suo disaccordo sulla risposta ottenuta.

Non è ammessa, invece, una seconda istanza di rimborso per il mancato accoglimento integrale della prima richiesta di restituzione delle somme che il cittadino asserisce di aver versato indebitamente.

Ciò è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8195 del 22 aprile 2015, con la quale è stato accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate.
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