Il mediatore non informa il promissario acquirente dell’irregolarità urbanistica dell’immobile in contrattazione? Niente provvigione.
La mancata informazione al promissario acquirente, da parte del mediatore immobiliare, sull'esistenza di una irregolarità urbanistica non ancora sanata relativa all'immobile oggetto della promessa di vendita, della quale il primo doveva e poteva essere edotto - in quanto agevolmente desumibile dal riscontro tra la descrizione dell'immobile contenuta nell'atto di provenienza e lo stato effettivo dei luoghi - legittima il rifiuto del medesimo promissario di corrispondere la provvigione.
E’ il principio ribadito dalla Corte di cassazione, Seconda sezione civile, nel testo dell’ordinanza n. 784 del 16 gennaio 2020.
Nella decisione, gli Ermellini hanno sottolineato come il mediatore, pur non essendo tenuto, in difetto di un incarico specifico, a svolgere nell'adempimento della sua prestazione particolari indagini di natura tecnico/giuridica - come ad esempio l'accertamento della libertà da pesi dell'immobile oggetto del trasferimento, mediante le cosiddette visure catastali ed ipotecarie - allo scopo di individuare fatti rilevanti ai fini della conclusione dell'affare, è pur tuttavia gravato da diversi obblighi e, in particolare,:
Laddove l’intermediatore infranga tali regole di condotta, è legittimamente configurabile una sua responsabilità per i danni sofferti, per l'effetto, dal cliente.
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