Pubblicità del legale senza suggestioni

Pubblicato il 19 novembre 2010 Con sentenza n. 23287 del 18 novembre 2010, le Sezioni unite civili della Cassazione hanno confermato la sanzione disciplinare della censura nei confronti di due avvocati che, per fare pubblicità al proprio studio legale, avevano utilizzato lo slogan “ Alt, assistenza legale per tutti”.

La Corte di legittimità, pur riconoscendo come la Legge Bersani del 2006 abbia abrogato le disposizioni legislative che prevedevano, per le attività libero-professionali, il divieto di svolgere pubblicità informativa, ha sottolineato che, nella specie, ciò che veniva contestato ai due legali erano le modalità ed il contenuto della pubblicità posta in essere ritenuta troppo suggestiva.

E' infatti illegittimo – si legge nel testo della decisione – l'utilizzo di forme di pubblicità comparative attuate con messaggi di suggestione “che inducono a ritenere, in modo emotivo e riflessivo, che valga la pena di visitare quello che appare uno studio legale aperto e accessibile, senza le formalità tipiche dello studio legale”.

Lo stesso regolamento deontologico forense – ricorda la Corte - espressamente dispone, al suo articolo 17, che le informazioni devono rispettare la dignità ed il decoro della professione non potendo assumere i connotati di pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa. Senza considerare che l'articolo 19 dello stesso regolamento fa altresì riferimento al divieto di acquisizione della clientela con modi non conformi alla correttezza e al decoro.
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