Pubblico impiego Uffici disciplinari anche monocratici

Pubblicato il 04 marzo 2017

L’ufficio competente a decidere sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti pubblici, non deve necessariamente essere un organo specializzato e plurisoggettivo.

Sulla base di detto assunto, la Corte di Cassazione, sezione lavoro, ha respinto il ricorso di un dipendente dell’Agenzia delle Entrate, cui era stata comminata la sanzione disciplinare del licenziamento.

Invero, a parere dell’impiegato sanzionato, l’Agenzia non avrebbe dovuto individuare nel Direttore Regionale l’ufficio incaricato del procedimento disciplinare, né tanto meno consentire a quest’ultimo di affidare l’istruttoria ad altri soggetti; posto che l’organo a tal proposito competente avrebbe dovuto essere specializzato, plurisoggettivo e gestire personalmente tutte le fasi del processo.

Aggiungeva altresì il ricorrente, che l’ufficio disciplinare avrebbe dovuto essere autonomo rispetto a tutte le altre articolazioni dell’ente, dovendo garantire terzietà ed imparzialità, in special modo quando esso finiva per coincidere – come nel caso de quo – con il responsabile della struttura.

Censure respinte dalla Corte di Cassazione, secondo cui la disposizione di cui all'art. 55 bis D. L.gs. n. 165/2001 (come modificato dal D. Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009) va interpretata nel senso che il legislatore, nel richiedere la previa individuazione dell’ufficio dei procedimenti disciplinari, non ha imposto modifiche strutturali finalizzate all'istituzione dell’ufficio stesso, né che la sua individuazione debba avvenire con apposito provvedimento mediante formule sacramentali.

Individuazione ufficio disciplinare Senza troppi vincoli

Detta interpretazione risulta rispettosa della ratio della legge sopra citata, che persegue l’unico obiettivo di garantire, per le sanzioni più gravi, che tutte le fasi del procedimento vengano condotte da un soggetto terzo rispetto al lavoratore. Tuttavia, il legislatore non ha ritenuto di imporre ulteriori vincoli alle amministrazioni, che anzi rimangono libere, mediante il richiamo al proprio ordinamento, di procedere all'individuazione dell’ufficio disciplinare nel rispetto delle proprie esigenze organizzative.

Non a caso – conclude la Corte con sentenza n. 5317 del 2 marzo 2017 – non sono state dettate prescrizioni in merito alla composizione collegiale o personale dell’ufficio, né sono stati posti altri requisiti soggettivi.

 

 

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