Pvc interrompe la prescrizione, anche se riguarda un altro soggetto

Pubblicato il 12 maggio 2015 Con sentenza n. 19358 depositata il 11 maggio 2015, la Corte di Cassazione, terza sezione penale, su ricorso del Pm, ha annullato con rinvio un'ordinanza del Tribunale del riesame, con cui era stato revocato il sequestro disposto dal G.i.p. su alcuni beni di un soggetto indagato, quale amministratore di una società, per il reato di cui all'art. 2 D.Lgs 74/2000.

Il Tribunale aveva annullato la misura cautelare sull'assunto che il reato in questione (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture ed altri documenti per operazioni inesistenti) fosse prescritto nei confronti dell'amministratore, non essendo intervenuto, nel corso dei sei anni di prescrizione, alcun atto interruttivo.

Sul punto la Cassazione - accogliendo le censure del Pm - ha argomentato come, per l'efficacia interruttiva della prescrizione, sia sufficiente la mera emanazione dell'atto (nella specie, processo verbale di contestazione) e non anche la sua contestazione all'interessato.

Stante dunque la natura pacificamente oggettiva, impersonale e non ricettizia della causa interruttiva, il Tribunale – a detta della Suprema Corte – avrebbe errato nel negare validità interruttiva al processo verbale in questione, solo perché redatto nei confronti di un soggetto diverso da quello per cui si stava procedendo, senza dunque indagare se mediante detto Pvc risultasse accertata o meno la sussistenza del reato ex art. 2 D.Lgs 74/2000.

E' del tutto evidente, infatti, che proprio il carattere non ricettizio dell'accertamento in questione, consenta di ritenere verificato l'effetto interruttivo in relazione a qualsiasi reato accertato in quella sede.
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