Pvc. Nullo l’accertamento non preceduto da contraddittorio

Pubblicato il 19 maggio 2014 In assenza di un preventivo contraddittorio è da considerare nullo l’atto di accertamento che scaturisce da un processo verbale di contestazione di cui la contribuente è venuta a conoscenza solo al momento della notifica dell’avviso.

Lo stabilisce la Ctr Lombardia con la sentenza 492/07/2014.

Obbligatorio il confronto preventivo con il contribuente

In virtù delle garanzie fiscali del contribuente che operano in sede di contraddittorio e che sono sancite dall’articolo 12 della Statuto del contribuente, la Ctr ribadisce che se l’Amministrazione finanziaria redige un Pvc rimane sottoposta ai vincoli della disciplina del citato articolo 12 e se procede senza alcun preventivo contraddittorio, l’avviso di accertamento che ne scaturisce è da considerare necessariamente illegittimo.

Richiamando precedenti pronunce giurisprudenziali, è evidenziato il fatto che la contribuente non aveva avuto alcuna informazione preventiva dell’inizio della verifica e, quindi, non era stata messa a conoscenza dell’oggetto della stessa né le era stata riconosciuta la facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa oppure di vedersi applicare ogni altro diritto e obbligo previsto in caso di verifica (articolo 12, comma 2). Dunque, non solo la contribuente si è vista precludere la possibilità di interloquire con il Fisco, ma proprio non le era stato dato modo di partecipare alla verifica.
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