Quadro RR “Redditi PF 2019”, modalità di compilazione

Pubblicato il 18 giugno 2019

Adempimento in vista per gli artigiani, commercianti e liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS (art. 2, co. 26 della L. n. 335/1995). Infatti, entro l’1 luglio 2019 devono essere versati gli importi contributivi – a saldo 2018 e primo acconto 2019 - sulla quota di reddito eccedente il minimale (pari a 15.710 euro per l’anno 2018). I contribuenti che decidono invece di versare la contribuzione dovuta, nel periodo “2 luglio - 31 luglio 2019”, sono tenuti sempre ad applicare sulle somme dovute la maggiorazione dello 0,40%. In quest’ultimo caso, la somma dell’interesse corrispettivo deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando le seguenti causali contributo:

A darne notizia è l’INPS, con la circolare n. 90 del 17 giugno 2019. Nel documento di prassi sono state fornite le istruzioni operative per la compilazione del Quadro RR del modello REDDITI PF 2019 obbligatorio per gli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali, i liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS (cd. “senza cassa”).

Quadro RR “Redditi PF 2019”, da chi va compilato?

Il Quadro RR del modello “Redditi PF 2019 si compone principalmente da due sezioni:

  1. contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti (sezione I);
  2. contributi previdenziali dovuti dai professionisti iscritti alla Gestione separata INPS (sezione II).

Rientrano nell’ambito della prima sezione tutti i soggetti che si iscrivono alla Gestione Speciale dell’INPS degli “artigiani ed esercenti attività commerciali”. In particolare, si tratta di:

Nella seconda sezione, invece, bisogna inserire i dati dei soggetti che:

Restano, invece, fuori dalla compilazione della sezione II, e quindi esclusi dal versamento contributivo:

Quadro RR “Redditi PF 2019”, saldo 2018 e primo acconto 2019

Come accennato in premessa, sia per gli artigiani ed esercenti attività commerciali (per quanto riguarda la parte eccedente il reddito imponibile minimo, pari a 15.710 euro per l’anno 2018) che per i soggetti iscritti alla Gestione Separata INPS, il versamento dei contributi deve essere effettuato secondo il meccanismo dell’Irpef (saldo e acconto).

Per quest’anno, quindi, i predetti soggetti devono versare:

Si ricorda che l’importo contributivo dovuto può essere versato anche dopo la data dell’1 luglio 2019, purché vi si provveda entro il 31 luglio 2019, versando una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, così come previsto dall’art.17, co. 2, del Dpr. n. 435/2001.

Quadro RR “Redditi PF 2019”, modalità di versamento dei contributi

Determinati i contributi dovuti sui redditi dell’anno 2018, l’interessato dovrà versarli mediante il modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:

Quadro RR “Redditi PF 2019”, versamento rateale

È possibile avvalersi anche della rateizzazione dei contributi, tenendo conto dei seguenti accorgimenti:

Quadro RR “Redditi PF 2019”, la compensazione

Infine, la circolare INPS in commento spiega il meccanismo della compensazione dei contributi versati in misura eccedente rispetto al dovuto.

Per quanto riguarda gli artigiani e commercianti, l’importo eventualmente risultante a credito dalle colonne 19 o 33 del Quadro RR del modello REDDITI 2019 può essere portato in compensazione nel modello di pagamento unificato F24, indicando come periodo di riferimento esclusivamente l’anno 2018 e l'importo che si intende compensare.

Per effettuare la compensazione occorre compilare uno o più righi di uno o più modelli F24, indicando:

Anche per i liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS è possibile portare in compensazione l’eventuale importo risultante a credito ed esposto al rigo RR8 colonna 4 del Quadro RR sez. II del modello REDDITI 2019, indicando il 2018 come periodo di riferimento in F24, sia con la contribuzione dovuta nella Gestione Separata INPS (relativa alla somma da versare come acconto 2019) che con altri tributi.

Per la contribuzione risultante a credito e non utilizzata in compensazione, il professionista deve presentare istanza di rimborso tramite il proprio cassetto previdenziale; mentre le somme a credito riferite ad anni di imposta precedenti rispetto all’anno 2017, non devono essere esposte in dichiarazione ma devono essere richieste a rimborso oppure con istanza di autoconguaglio.

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