Questione inammissibile se non c'è il tentativo di un'interpretazione conforme

Pubblicato il 19 dicembre 2009
Con ordinanza n. 338 del 18 dicembre, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità sollevata con riferimento all’art. 4, comma 3, della legge 17 febbraio 1992, n. 154 (Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari), e dell’art. 117, comma 7, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), da parte del giudice unico del Tribunale ordinario di Milano. Per il giudice di merito, queste norme, nella parte in cui identificano il tasso legale sostitutivo – delle clausole di contratti bancari nulle perché indeterminate – con riguardo al valore dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, contrasterebbero con l'art. 3 della Costituzione in quanto l'inciso “la conclusione del contratto” individuerebbe irragionevolmente “un ulteriore elemento temporale, che non sembra necessitato dallo scopo prefisso dalla legge”. Secondo la Consulta, tuttavia, la mancata sperimentazione, da parte del giudice remittente, di una possibile lettura alternativa delle norme in senso conforme alla Costituzione determina la manifesta inammissibilità della questione medesima.
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