Questione pregiudiziale alla Corte europea. Diniego motivato

Pubblicato il 23 aprile 2014 La Corte europea dei diritti dell'uomo, con sentenza pronunciata l'8 aprile 2014 sul ricorso n. 17120/09 (Dhahbi contro Italia) ha condannato il nostro Paese per violazione del principio di equo processo e del divieto di discriminazione in base alla nazionalità.

Equo processo e divieto di discriminazione

In particolare, il ricorrente aveva lamentato che la Corte di cassazione italiana avesse ignorato la sua richiesta di demandare alla Corte europea una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'accordo euro-mediterraneo, senza fornire alcuna motivazione.

Il caso specificamente esaminato riguardava un cittadino tunisino che, munito di regolare permesso di soggiorno, era stato assunto da una società e assicurato presso l'Inps.

Lo stesso, essendo sposato e con quattro figli minori a carico, aveva fatto istanza ai fini dell'ottenimento dell'assegno per nucleo familiare ma si era visto negare il diritto per il fatto che non era cittadino italiano.

Per questo aveva fatto ricorso ai giudici italiani lamentando una violazione dell'accordo euromediterraneo tra Ue e Tunisia e chiedendo un rinvio della questione interpretativa alla Corte di giustizia Ue.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Dichiarazione redditi tardiva 2025: scadenza 29 gennaio 2026. Quali sanzioni

20/01/2026

Buste paga 2026, AssoSoftware: prudenza nell’applicare le nuove norme

20/01/2026

Pacchetto sicurezza, stretta su coltelli e minori: cosa prevede

20/01/2026

Fatture rinumerate: quando scatta frode

20/01/2026

Bonus mobili ed elettrodomestici 2026: disponibile la guida delle Entrate

20/01/2026

Processo tributario: informativa al CNF sugli avvisi App IO

20/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy