Quinta procedura di salvaguardia: le istanze entro il 16 giugno
Pubblicato il 03 giugno 2014
Si rammenta che i lavoratori interessati alla
quinta salvaguardia pensionistica, prevista dal Decreto Interministeriale del
14 febbraio 2014, devono presentare apposita istanza di accesso ai benefici previsti
entro il 16 giugno 2014.
In particolare:
- i soggetti che rientrano nella casistica di cui alle lettere a), e) ed f) di cui al citato D.I. dovranno presentare l’
istanza all’INPS;
- i soggetti che rientrano nella casistica di cui alle lettere b), c) e d) di cui al citato D.I. dovranno presentare l’
istanza alla DTL competente.
Con riferimento alle domande da inviare alle DTL, si ricorda, come chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con circolare n. 10 del 18 aprile 2014, che:
- per le categorie di soggetti di cui alle
lettere b) e
c):
- l’istanza dei soggetti cessati in ragione di accordi individuali, anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del c.p.c. deve essere presentata presso la Direzione Territoriale del Lavoro
innanzi alla quale detti
accordi sono stati sottoscritti;
- l’istanza, negli altri casi, deve essere presentata presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente in base alla
residenza del lavoratore cessato;
- per la categoria di soggetti di cui alla
lettera d), l’istanza deve essere presentata presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente in base alla
residenza dell'istante.