Quir. Il ritardo fisiologico sconta la tassazione ordinaria

Pubblicato il 23 ottobre 2015

L’Agenzia dell’Entrate, in un parere del 1° ottobre emanato in risposta ad una richiesta di Assosoftware, in merito alla corretta determinazione della Quota integrativa della retribuzione equivalente (Quir), ha specificato quanto segue.

Anche se - per espressa previsione normativa - la monetizzazione mensile della Quir viene tassata ordinariamente, il periodo di fruizione della Quir deve essere inserito nel calcolo della tassazione del Tfr.

Nel caso in cui il pagamento della Quir riferita ad uno specifico anno, slitti a quello successivo, la tassazione deve essere di tipo ordinario, anche se il ritardo del pagamento può essere imputato al tempo occorrente per ottenere il prestito bancario necessario al datore di lavoro per pagare la Quir. Tale rinvio è, infatti, considerato dall'Agenzia delle Entrate come un ritardo fisiologico e di conseguenza, se il pagamento della Quir slitta all’anno successivo, non può applicarsi la tassazione separata riservata ad alcuni emolumenti arretrati.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Cambio del luogo di lavoro e legge applicabile: i chiarimenti della CGUE

12/12/2025

INAIL: dal 2026, assegno di incollocabilità fino a 67 anni

12/12/2025

Cndcec: chiarimenti su obbligo formativo in materia di antiriciclaggio

12/12/2025

Gestione rifiuti e TARI: esclusa l’aliquota ridotta per la tariffa

12/12/2025

Contributi 2025 per eventi sportivi: requisiti e scadenze per ASD e SSD

12/12/2025

Esportazione rottami metallici extra-UE: nuova piattaforma digitale dal 15 dicembre

12/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy