Con la sentenza n. 24289 del 1° settembre 2025, la Corte di Cassazione, Sezione lavoro, ha chiarito i presupposti per il riconoscimento della quota dell’indennità di fine servizio all’ex coniuge divorziato e ai suoi eredi.
In caso di pensione anticipata con la cosiddetta “Quota 100” - si legge nella decisione - il diritto all’indennità di fine servizio nasce con la cessazione del rapporto di lavoro.
Tuttavia, il pagamento è differito per legge al momento in cui il lavoratore avrebbe maturato la pensione secondo le regole ordinarie.
Ne consegue che l’ex coniuge divorziato, beneficiario dell’assegno divorzile e non risposato, matura il diritto a una quota dell’indennità al momento della cessazione del rapporto dell’altro coniuge, ai sensi dell’art. 12-bis della Legge n. 898/1970.
Resta fermo che il diritto può essere fatto valere solo se l’indennità è stata effettivamente percepita dal lavoratore, trattandosi di condizione dell’azione.
In materia di divorzio - ha continuato la Suprema Corte - il diritto alla quota dell’indennità di fine servizio previsto dall’art. 12-bis della legge n. 898 del 1970 ha natura patrimoniale.
Questo diritto può essere esercitato dagli eredi dell’ex coniuge titolare dell’assegno divorzile, purché non risposato, se il decesso interviene dopo la cessazione del rapporto di lavoro dell’altro coniuge.
Anche se il pagamento dell’indennità da parte della pubblica amministrazione è previsto in un momento successivo, per ragioni di finanza pubblica, il diritto resta azionabile.
È infatti sufficiente che la liquidazione avvenga prima della decisione giudiziale, anche se successiva alla proposizione della domanda, trattandosi di una condizione dell’azione.
Di seguito i principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte:
E ancora:
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