Quote leggere in successione

Pubblicato il 02 febbraio 2008

L’agenzia delle Entrate, con le risposte fornite al convegno Telefisco 2008, in merito all’imposta di successione su partecipazioni societarie ha chiarito che:

 

- la base imponibile deve essere calcolata considerando per le azioni non quotate e per le quote non azionarie “il valore proporzionalmente corrispondente al valore, alla data di apertura della successione, del patrimonio netto dell’ente o della società risultante dall’ultimo bilancio pubblicato o dall’ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti”;

- nella determinazione delle imposte sulle plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis) e c-ter), comma 1 dell’articolo 67 del Tuir è previsto dall’articolo 68, comma 6, che “nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione”;

- ne consegue che non è possibile optare tra il costo sostenuto dal de cuius (o in alternativa,il valore da questi rivalutato) ed il valore definito o dichiarato ai fini dell’imposta successoria.

 

Nel determinare le plusvalenze imponibili secondo l’articolo 67 del Testo unico si deve far riferimento, salvo rettifica dell’Ufficio, al valore delle partecipazioni indicato nella dichiarazione di successione secondo le modalità dettate dall’articolo 16 del Dlgs 346/90.

 

In tema di reverse charge l’Agenzia, oltre a ricordare gli adempimenti del contribuente, spiega che con l’intervento della Finanziaria 2008 nei casi di irregolare applicazione del meccanismo, con fattura emessa con Iva dal cedente o prestatore, il cessionario o committente è solidalmente responsabile con lo stesso cedente o prestatore per l’omesso versamento dell’imposta non pagata. Il cessionario o committente può evitare la responsabilità in solido regolarizzando l’operazione.    

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