Quote partecipazione capitale Banca d’Italia: riallineamento con la sostitutiva al 12%

Pubblicato il 25 febbraio 2014 Oggetto della circolare n. 4/E del 24 febbraio 2014 dell’Agenzia delle Entrate è la rivalutazione delle quote di partecipazione al capitale della Banca d’Italia.

L’aumento del capitale della Banca d’Italia, autorizzato dall’articolo 4 del Dl n. 133/2013, con il relativo aumento del valore nominale di ciascuna quota di partecipazione detenuta da banche e altri enti che partecipano al capitale dell'Istituto di vigilanza, ha generato nei bilanci di tali soggetti un disallineamento del valore fiscale delle loro partecipazioni rispetto a quello nominale.

Successivamente è intervenuta la legge di Stabilità 2014 (art. 1, comma 148 della legge 147/2013) a disciplinare un riallineamento dei maggiori valori civilistici ai fini fiscali mediante il versamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'Irap e di eventuali addizionali. La misura prevista dal legislatore di tale imposta sostitutiva è pari al 12% del differenziale tra il valore nominale della partecipazione e il valore fiscale.

L’Agenzia, con la circolare in esame, specifica alcuni aspetti della nuova disciplina che, appunto, generando una differenza di valori, costituisce oggetto di riallineamento “necessario”.

Si precisa che la disciplina si applica ai contribuenti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali e anche a coloro che utilizzano i criteri di redazione del bilancio previsti nel codice civile.

Le novità si applicano anche a quei soggetti che, pur partecipando al capitale della Banca d’Italia, non rientrano nella disciplina del reddito d’impresa.

Da un punto di vista operativo, il riallineamento delle quote detenute nel capitale della Banca d’Italia deve avvenire attraverso il pagamento di una imposta sostitutiva pari al 12%, dato che, trattandosi di partecipazioni detenute nell’attivo circolante, esse scontano la stessa aliquota prevista per i beni non ammortizzabili.

Anche le modalità di versamento dell’imposta sostitutiva sono le stesse previste per la rivalutazione e il riallineamento dei beni d’impresa e delle partecipazioni: “l’imposta deve essere versata in tre rate annuali di pari importo, senza pagamento di interessi, di cui la prima entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi”.
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