Radiazione Albo Commercialisti: la sospensione cautelare non riduce i sei anni per la riammissione

Pubblicato il 12 gennaio 2026

In materia di disciplina deontologica dei dottori commercialisti ed esperti contabili, la riammissione all’Albo dopo la radiazione è subordinata a requisiti rigorosi, volti a tutelare il prestigio della professione e l’interesse pubblico. Su tale profilo è intervenuto il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) con il Parere Orientativo n. 113 dell’8 gennaio 2026, a firma del Presidente Elbano de Nuccio, fornendo chiarimenti in merito alla decorrenza del termine minimo di sei anni per la riammissione, in presenza di una precedente sospensione cautelare.

Quesito sulla riammissione dei radiati

Il quesito sottoposto al CNDCEC riguardava la possibilità di scomputare i periodi di sospensione cautelare già scontati dal professionista, nel corso di un procedimento disciplinare conclusosi con la radiazione, dal termine minimo di sei anni previsto per l’eventuale riammissione all’Albo, ai sensi dell’articolo 57 del D.Lgs. n. 139/2005.

Scomputo della sospensione cautelare: il principio generale

Il Consiglio Nazionale ribadisce, in via preliminare, un principio consolidato: qualora il procedimento disciplinare si concluda con la sanzione della sospensione, il periodo di sospensione cautelare già sofferto deve essere computato nella durata complessiva della sanzione.

La sospensione cautelare e quella disciplinare non possono sommarsi, poiché ciò determinerebbe un cumulo irragionevole di misure afflittive, in contrasto con l’articolo 52 dell’Ordinamento professionale.

Radiazione e termine di sei anni: escluso lo scomputo

Diversa è l’ipotesi in cui il procedimento si concluda con la radiazione dall’Albo. In tale caso, il CNDCEC chiarisce che i periodi di sospensione cautelare non possono ridurre il termine minimo di sei anni previsto per la riammissione.

Il periodo di sei anni non ha natura sanzionatoria, ma costituisce un requisito legale autonomo, finalizzato a consentire una nuova valutazione dell’idoneità professionale e morale del soggetto radiato. Il termine decorre dalla data del provvedimento di radiazione e non è decurtabile sulla base di misure cautelari applicate in precedenza.

Conclusioni e riflessi operativi

Il P.O. n. 113/2026 conferma, da un lato, la tutela del professionista contro il cumulo irragionevole delle sanzioni nei casi di sospensione e, dall’altro, chiarisce che la radiazione apre una fase del tutto distinta.

Il termine minimo di sei anni per la riammissione all’Albo resta, pertanto, inderogabile, a presidio della funzione pubblicistica dell’ordinamento professionale e della credibilità della categoria.

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