Rapporto di lavoro risolto consensualmente solo dopo convalida

Pubblicato il 16 giugno 2025
"In materia di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, l’art. 4, commi 17-22, della Legge n. 92/2012 ha introdotto una condizione sospensiva di efficacia dell’accordo estintivo concluso (espressamente o per facta concludentia) tra le parti, con la conseguenza che la mancata osservanza delle modalità di conferma ivi descritte pone il rapporto di lavoro in uno stato di quiescenza".

E' il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, Sezione lavoro, con ordinanza n. 15006 del 4 giugno 2025, pronunciata in riferimento alla normativa ratione temporis applicabile al caso esaminato.

Risoluzione consensuale del lavoro: serve la convalida

Il caso concreto e la decisione della Corte  

La pronuncia trae origine da una controversia in cui una lavoratrice contestava la cessazione del rapporto con un precedente datore, avvenuta contestualmente all’avvio di un nuovo impiego.

I giudici di merito avevano ritenuto sussistente una risoluzione consensuale per facta concludentia, desumibile da vari elementi: comunicazioni agli enti previdenziali, cambio mansioni e decorrenze non sovrapposte tra i due rapporti.

Tuttavia, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della lavoratrice, rilevando che anche in presenza di un accordo tacito, l’efficacia della risoluzione resta sospesa senza la prescritta convalida.

In particolare, ha chiarito che la condizione sospensiva introdotta dalla legge richiamata - applicabile al tempo dei fatti - si applica non solo alle dimissioni formali, ma anche agli accordi estintivi conclusi in modo implicito o tacito.

Superamento normativo e decorrenza  

Nella decisione, la Corte ha precisato che la disposizione contenuta nell’art. 4, commi 17-22, della Legge n. 92/2012, è stata successivamente abrogata dall’art. 26, comma 8, del D.lgs. n. 151/2015, con decorrenza differita all’adozione del decreto ministeriale previsto.

Tuttavia, tale normativa rimane applicabile ratione temporis ai casi - come quello in esame - avvenuti nel periodo di vigenza della legge.

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