Rapporto tra cariche sociali e lavoro dipendente

Pubblicato il 17 febbraio 2022

Nella sentenza 23 novembre 2021, n. 36362, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi – ribadendo i principi di diritto già noti – sulla compatibilità del rapporto di lavoro subordinato tra la società ed i soggetti che ricoprono cariche sociali.

Il caso più noto e discusso è, certamente, quello della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato con chi esercita i poteri gestori della società di capitali e, dunque, l’amministratore o il membro del consiglio di amministrazione.

Escludendo de facto la genuinità del rapporto di lavoro subordinato con l’amministratore unico, con il presidente del consiglio di amministrazione o con il socio c.d. sovrano, le qualità di amministratore e di lavoratore subordinato di una stessa società di capitali sono cumulabili purché si accerti l'attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale e che colui che intenda far valere il rapporto di lavoro subordinato fornisca la prova del vincolo di subordinazione e cioè dell'assoggettamento, nonostante la carica sociale rivestita, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società.

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