Rapporto tributario, la sostanza prevale sulla forma

Pubblicato il 05 aprile 2014 L'interprete, nell'individuazione della struttura del rapporto giuridico tributario, è vincolato a privilegiare la sostanza sulla forma.

Ciò che prevale, ossia, è il dato giuridico reale conseguente alla natura intrinseca degli atti e ai loro effetti giuridici, “rispetto a ciò che formalmente è enunciato, anche in maniera frazionata, in uno o più atti”.

E questo sulla base del principio della prevalenza della natura intrinseca degli atti registrati e dei loro effetti giuridici sul loro titolo e sulla forma apparente.

E' quanto sottolineato dalla Cassazione con la sentenza n. 7335 del 28 marzo 2014.

Imposta di registro

In materia di imposta di registro – ha ricordato la Corte - l'art. 20 del D.P.R. n. 131/1986, riferendosi alla intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, non è solo norma interpretativa degli atti registrati.

La medesima, infatti, è anche una disposizione volta ad identificare l'elemento strutturale del rapporto giuridico tributario, che "è dato dall'oggetto e che viene fatto coincidere con gli effetti giuridici indicativi della capacità contributiva dei soggetti che li compiono".
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