Rappresentante fiscale soltanto facoltativo

Pubblicato il 30 giugno 2006

Secondo i giudici europei, la sesta direttiva comunitaria (n. 77/388/Cee del 17 maggio 1977) prevede solo la facoltà della nomina di un rappresentante fiscale per il soggetto passivo non residente. Esclude invece l’obbligo di designazione di un rappresentante fiscale (di un residente fuori della Comunità) quando si effettuino operazioni imponibili all’interno del suo territorio, anche se motivato dal pretesto di lottare contro la frode fiscale. Ciò è quanto è stato stabilito dalla Corte di giustizia europea, nella sentenza emessa nei giorni scorsi e relativa alla causa C-249/05 che vedeva opposte e , contro la quale era stata instaurata una procedura d’infrazione. Di conseguenza, la normativa finlandese su questo punto è stata dichiarata illegittima e lo Stato Ue è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

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