Rappresentante fiscale soltanto facoltativo

Pubblicato il 30 giugno 2006

Secondo i giudici europei, la sesta direttiva comunitaria (n. 77/388/Cee del 17 maggio 1977) prevede solo la facoltà della nomina di un rappresentante fiscale per il soggetto passivo non residente. Esclude invece l’obbligo di designazione di un rappresentante fiscale (di un residente fuori della Comunità) quando si effettuino operazioni imponibili all’interno del suo territorio, anche se motivato dal pretesto di lottare contro la frode fiscale. Ciò è quanto è stato stabilito dalla Corte di giustizia europea, nella sentenza emessa nei giorni scorsi e relativa alla causa C-249/05 che vedeva opposte e , contro la quale era stata instaurata una procedura d’infrazione. Di conseguenza, la normativa finlandese su questo punto è stata dichiarata illegittima e lo Stato Ue è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

ISA 2024: approvate le modifiche

05/05/2025

Concordato preventivo biennale 2025-2026: online il software “Il tuo ISA 2025 CPB”

05/05/2025

Lavoro sportivo: pubblicato il terzo aggiornamento del mansionario

05/05/2025

Coniuge superstite e IMU: quando si è soggetti passivi d’imposta

05/05/2025

Aggressioni a docenti: maggiori tutele per il personale scolastico

05/05/2025

Dichiarazioni dei Redditi 2025: ok software per compilazione e controllo

05/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy