Rappresentante lavoratori sicurezza: nominativo da comunicare all'INAIL

Pubblicato il 10 marzo 2025

Scade il 31 marzo 2025 il termine per comunicare all'INAL, in via telematica, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. La comunicazione è richiesta solo in caso di nuova nomina o designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Analizziamo più nel dettaglio l'adempimento.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls): obbligo di elezione o designazione

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls) è sicuramente una delle figure centrali nel complesso sistema prevenzionale e di sicurezza negli ambienti di lavoro.

L'Rls va eletto o designato in tutte le aziende o in tutte le unità produttive (articolo 47, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, cd. T.U. Sicurezza sul lavoro).

Nelle aziende o unità produttive che occupano:

L'obbligo di nomina o designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è ampio e generale, estendendosi lo stesso a tutte le aziende o unità produttive, ivi comprese quelle all’interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori (Ministero del lavoro, Commissione per gli interpelli, interpello 25 ottobre n. 16/2016).

Qualora non si proceda alle elezioni, le funzioni di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza devono essere esercitate dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale o dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo.

Comunicazione nominativo Rls: soggetti obbligati

In caso di nuova elezione o designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, i datori di lavoro o i dirigenti e delegati delle aziende sono tenute a comunicarne il nominativo all’INAIL (articolo 18, comma 1, lettera aa), T.U. Sicurezza sul lavoro).

NOTA BENE: L'obbligo riguarda anche gli enti pubblici e le amministrazioni statali in gestione conto Stato.

L'INAIL, con la circolare n. 11 del 12 marzo 2009, ha chiarito che sono tenuti all'adempimento in parola il datore di lavoro di qualsiasi settore privato e pubblico (art. 3, comma 1, T.U. Sicurezza sul lavoro) ovvero i dirigenti se tale compito rientra nelle competenze attribuite loro, nell'ambito dell'organizzazione, dal datore di lavoro.

La comunicazione è obbligatoria solo in caso di nuova elezione o designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Le aziende non sono invece tenute a comunicare il nominativo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale o del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo.

Comunicazione nominativo Rls: modalità

La comunicazione del nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza va effettuata per la singola azienda ovvero per ciascuna unità produttiva in cui si articola l'azienda stessa nella quale opera/no il/i Rappresentante/i, unicamente attraverso la modalità telematica tramite l'accesso al servizio "Dichiarazione Rls". 

La comunicazione deve riferirsi alla situazione in essere al 31 dicembre dell'anno precedente e pertanto quella da effettuare entro il 31 marzo 2025 dovrà “fotografare” la situazione in essere al 31 dicembre 2024.

Il datore di lavoro ovvero i dirigenti designati dall'azienda o un delegato dell'azienda (consulenti del lavoro e altro professionista autorizzato in base all’art. 1 della Legge 12/1979, associazioni di categoria), fino al 31 marzo, dovranno:

1) inserire una nuova comunicazione, se intendono comunicare per la prima volta il nominativo del Rls;

1) modificare e re-inoltrare la comunicazione precedentemente inviata, in caso di variazione o nuova nomina di un Rls.

ATTENZIONE: L'INAIL ha evidenziato che chi ha ottemperato all’obbligo comunicando il nominativo (o i nominativi se più di uno) non deve effettuare alcuna comunicazione, se non nel caso in cui siano intervenute variazioni di nomine o designazioni. Successive comunicazioni, quindi, devono essere effettuate solo nel caso di nuove nomine o designazioni Rls differenti o nuovi rispetto a quelli già segnalati.

La nuova comunicazione e le sue successive modifiche devono essere effettuate utilizzando l’applicazione “Dichiarazione RLS” disponibile accedendo ai servizi online del portale INAIL previa autenticazione con l'inserimento delle proprie credenziali.

Comunicazione nominativo Rls: sanzioni

Infine uno sguardo al regime sanzionatorio. L'articolo 55, comma 5, lettera l), T.U. Sicurezza sul lavoro punisce il datore di lavoro e il dirigente per la violazione dell'obbligo di comunicazione in parola con con la sanzione amministrativa pecuniaria da 71,19 a 427,16 euro (INL, TU sicurezza sul lavoro. Aggiornamento gennaio 2025).

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