L’inadempimento al pagamento degli importi rateizzati legittima l’iscrizione a ruolo dell’intero importo dovuto, senza necessità di una preventiva contestazione formale al contribuente.
Lo ha puntualizzato la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 30651 pubblicata il 20 novembre 2025, pronunciata in materia di riscossione tributaria.
Il chiarimento incide direttamente sulle garanzie procedimentali e sui presupposti per l’avvio della riscossione coattiva a seguito di piani di rateazione.
La controversia trae origine dall’emissione di una cartella di pagamento IVA per l’anno d’imposta 2007, notificata a seguito del presunto inadempimento di un piano di rateizzazione.
Sia la Commissione tributaria provinciale sia la Commissione regionale avevano accolto il ricorso della società, ritenendo che l’Amministrazione finanziaria non potesse procedere all’iscrizione a ruolo senza una preventiva contestazione formale dell’inadempimento e senza un provvedimento sull’idoneità della garanzia fideiussoria.
L’Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso in Cassazione, deducendo violazioni di legge e censurando la ricostruzione operata dal giudice di appello.
La Corte di Cassazione ha preliminarmente escluso che la sentenza della Commissione tributaria regionale fosse affetta da motivazione apparente o omessa pronuncia.
Il giudice di merito aveva infatti espresso chiaramente la propria posizione, ritenendo necessario un previo atto formale di contestazione dell’inadempimento.
Diversa la conclusione in merito al profilo sostanziale.
La Corte di Cassazione ha ricordato che, in base all’art. 15-ter del DPR 602/1973, applicabile all'epoca dei fatti, l’inadempimento nel pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e legittima l’iscrizione a ruolo dell’intero debito residuo.
Il rinvio operato dall’art. 3-bis, comma 3, del D.Lgs. 462/1997 conferma tale meccanismo anche per i debiti iscritti a seguito di controllo automatizzato o formale.
Per gli Ermellini, in altri termini, l’iscrizione a ruolo conseguente all’inadempimento è automatica e non richiede una preventiva contestazione formale rivolta al contribuente.
La necessità di un atto ulteriore, come sostenuto dalla Commissione tributaria regionale, non trova fondamento nella normativa applicabile.
La decadenza dal beneficio della rateizzazione opera automaticamente al verificarsi dell’inadempimento, senza che l’Amministrazione debba emettere un provvedimento ulteriore.
Una volta intervenuta la decadenza:
La normativa non prevede un obbligo di preventiva comunicazione o di formale contestazione dell’inadempimento.
Tale interpretazione è coerente con la finalità delle procedure di riscossione e con l’automatismo insito nel regime decadenziale.
Di seguito il principio di diritto espressamente enunciato dalla Suprema Corte:
"l’inadempimento al pagamento degli importi rateizzati giustifica l’iscrizione a ruolo dell’intero importo dovuto ai sensi dell’art. 15 ter, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella versione applicabile ratione temporis, richiamato dall’art. 3 bis, comma 3, del d.lgs. n. 462 del 1997. E ciò senza necessità di previa contestazione dell’inadempimento...".
La Corte di Cassazione ha quindi:
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".