Ravvedimento operoso per l’omessa denuncia delle imprese di assicurazioni estere in Italia

Pubblicato il 07 agosto 2010

Al fine di rilasciare chiarimenti in merito agli adempimenti relativi al tributo regolato dalla legge n. 1216/61, riguardanti le imprese di assicurazione estere operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi, l’agenzia delle Entrate, in data 6 agosto 2010, ha emanato la risoluzione n. 80/E.

Riguardo alle modalità di denuncia mensile e annuale e di versamento dell’imposta dovuta sui premi e accessori incassati in ciascun mese dalle imprese assicuratrici estere, la risoluzione illustra le indicazioni che devono essere riportate in ogni singolo spazio della denuncia e come le stesse informazioni dovranno essere riportate nel modello di pagamento F23.

Si precisa, inoltre, che la società assicuratrice estera non è tenuta alla presentazione della denuncia se nel periodo di riferimento non ha incassato alcun premio oppure ha incassato solo premi soggetti ad imposta.

In caso di versamenti tardivi o insufficienti è possibile ricorrere al ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del Dlgs 472/97. La possibilità del ravvedimento è riconosciuta anche nel caso di denuncia omessa, tardiva o infedele. Per il corretto utilizzo dell’istituto del ravvedimento è necessario che la denuncia venga presentata in maniera corretta, che sia pagata l’imposta giusta con i relativi interessi e che sia versata la sanzione in misura ridotta.

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