Entra in vigore il 12 maggio 2026 il Decreto legislativo n. 57 del 27 marzo 2026, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184, di recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità".
Il provvedimento in materia di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2026 dopo essere stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri, nella seduta del 27 marzo 2026.
L'intervento normativo si inserisce nel processo di adeguamento dell’ordinamento nazionale alla normativa europea e introduce modifiche puntuali al Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209), con particolare riferimento all’ambito di applicazione dell’obbligo assicurativo, alla flessibilità contrattuale e al rafforzamento dei poteri di vigilanza.
Il decreto interviene sull’articolo 122-bis del Codice delle assicurazioni private, chiarendo e ampliando le ipotesi di deroga all’obbligo di copertura RC auto.
In particolare, viene previsto che la deroga si applica nei seguenti casi:
È inoltre previsto che un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individui le parti essenziali dei veicoli rilevanti ai fini dell’inapplicabilità dell’obbligo assicurativo.
Il decreto introduce, mediante l’inserimento del comma 2-bis all’articolo 122-bis, una maggiore flessibilità nella durata dei contratti assicurativi RC auto.
In particolare, è prevista la possibilità di disciplinare, con apposito decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentito l’IVASS, schemi contrattuali di durata inferiore a dodici mesi nei seguenti casi:
La concreta introduzione dei contratti di durata inferiore resta subordinata all’adozione del decreto ministeriale previsto dalla norma.
Con riferimento ai veicoli di interesse storico e collezionistico (articolo 60, comma 4, del Codice della strada), il decreto introduce una disciplina assicurativa specifica.
In particolare:
Resta fermo l’obbligo che la carta di circolazione riporti:
Il decreto modifica l’articolo 124 del Codice delle assicurazioni private, stabilendo che:
Il decreto rafforza il sistema dell’attestazione dello stato del rischio (articolo 134 del Codice delle assicurazioni) e i poteri dell’IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni).
In particolare:
L’attestazione deve includere:
Per finalità di vigilanza, l’IVASS può inoltre accedere alle banche dati previste dagli articoli 225 e 226 del Codice della strada.
Il provvedimento prevede che l’attuazione delle nuove disposizioni avvenga:
Il decreto legislativo:
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