Reati contro il paesaggio: il condono non opera per costruzione realizzata in violazione del vincolo

Pubblicato il 27 settembre 2010 La terza sezione penale della Corte di cassazione, con sentenza n. 32954 dell'8 settembre 2010 in materia di reati edilizi, ha statuito che, pur essendo vero che il rilascio di concessione in sanatoria per condono edilizio può avere l'effetto di fermare l'ordine di demolizione dell'opera abusiva, quando si tratta di costruzione abusiva non suscettibile di sanatoria perchè realizzata, senza permesso di costruzione, in area soggetta a vincolo paesaggistico, la demolizione non può essere arrestata dalla presentazione di una domanda di condono edilizio.

Aggiunge la Corte che è irrilevante la impugnazione davanti al T.A.R. dell'ordinanza comunale di demolizione di opera abusiva in quanto, anche qualora fosse accolto, esso non avrebbe incidenza sull'esecuzione dell'ordinanza di demolizione. Concludono i magistrati che “il giudice dell'esecuzione deve revocare l'ordine di demolizione impartito con la sentenza di condanna o di patteggiamento soltanto quando siano già sopravvenuti atti amministrativi del tutto incompatibili con esso e può altresì sospendere tale ordine quando sia concretamente prevedibile e probabile l'emissione, entro breve tempo, di atti amministrativi incompatibili”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Al via la sperimentazione della piattaforma SIISL

09/04/2026

L’approvazione del bilancio 2025

09/04/2026

Veicoli fuori uso: le istruzioni operative del MIT

09/04/2026

SIISL operativo: prime istruzioni tra offerte di lavoro e Unilav

09/04/2026

Bilancio 2025, tempistiche ordinarie per l’approvazione dei soci

09/04/2026

CCNL Credito - Verbale di accordo del 31/3/2026

09/04/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy