Reati fiscali. Spetta al Pm ridurre i beni sequestrati

Pubblicato il 31 luglio 2015

Con sentenza n. 33602 depositata il 30 luglio 2015, la Corte di Cassazione, terza sezione penale, ha respinto i ricorsi di alcuni imprenditori, avverso la pronuncia con cui Tribunale del riesame – nel respingere il loro appello contro l'ordinanza del Gip – aveva confermato la mancata revocata del sequestro preventivo, disposto nei loro confronti, in relazione al reato di cui all'art. 4 D.Lgs. 74/2000.

In particolare, lamentavano i ricorrenti, come l'Agenzia delle Entrate, accogliendo l'istanza di accertamento, avesse rideterminato il valore dell'Irpef ritenuta evasa (da cui erano scaturiti i contestati reati fiscali). Ed in adempimento dell'obbligazione assunta con l'Agenzia, gli stessi avevano già effettuato il pagamento delle prime due rate.

Sulla base di tutto ciò, i ricorrenti avevano dunque richiesto la riduzione del valore complessivo dei beni sequestrati, in ragione dell'importo delle due menzionate rate Irpef versate.

I giudici di legittimità, investiti della questione, hanno innanzitutto confermato – ed in ciò convenendo con la tesi dei contribuenti - il principio secondo cui, in tema di reati tributari, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente – qualora sia stato perfezionato un accordo tra il contribuente e l'Amministrazionone finanziaria per la rateizzazione del debito tributario – non può essere mantenuto sull'intero ammontare del profitto derivante dal mancato pagamento dell'imposta evasa, ma deve essere ridotto in misura corrispondente ai ratei versati per effetto della convenzione, poiché, altrimenti, verrebbe a determinarsi una inammissibile duplicazione sanzionatoria.

Ciò tuttavia, la Cassazione ha respinto il ricorso dei contribuenti, sull'assunto per cui, in sede di riesame o di appello avverso una misura cautelare reale, non sia possibile stabilire il quantum da restituire, non essendo il Tribunale tenuto a dirimere le questioni prettamente contabili.

Per cui i ricorrenti avrebbero dovuto piuttosto rivolgersi al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 321 comma 3 c.p.p., dimostrando il quantum corrisposto per i ratei di imposta, ed eventualmente, ottenere dallo stesso pm, la revoca del sequestro in parte qua, perché divenuto nel frattempo illegittimo per l'eccedenza.  

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