Reati societari. Applicabile il sequestro impeditivo con la misura interdittiva

Pubblicato il 21 luglio 2018

E’ ammissibile disporre il sequestro impeditivo, in tema di responsabilità da reato degli enti e persone giuridiche, in concomitanza con le misure interdittive, non essendovi incompatibilità logico-giuridica tra i due strumenti.

In questo senso si è espressa la Corte di cassazione, seconda sezione penale, con sentenza n. 34293 del 20 luglio 2018, occupandosi di una condanna di una Srl per truffa aggravata in quanto aveva ottenuto finanziamenti dal MiSE per la creazione artificiosa di 3 serre fotovoltaiche.

La difesa della società aveva sollevato eccezioni in merito all’applicabilità agli enti sia del sequestro impeditivo – ex art. 321 cpp – sui beni utilizzati per commettere il reato e sia della misura interdittiva della sospensione dell’attività.

Sulla compatibilità tra le due misure

Per i giudici della cassazione l’incompatibilità tra il sequestro impeditivo e le misure interdittive potrebbe sussistere dove la misura interdittiva avesse lo stesso effetto del sequestro impeditivo. Ma ciò non è.

Infatti il campo di applicazione del sequestro impeditivo non coincide con quello della misure interdittive.

Innanzitutto la misura interdittiva ha un effetto temporaneo mentre il sequestro è definitivo ove, all’esito del giudizio di cognizione, sia disposta la confisca.

Inoltre la misura interdittiva paralizza l’uso del bene solo in maniera indiretta, mentre il sequestro colpisce il bene direttamente, impedendo che venga utilizzato per commettere altri reati.

Il sequestro è infatti indirizzato contro le “cose” che abbiano una potenzialità lesiva dei diritti costituzionali  e, quindi, è destinato a sottrarle alla disponibilità dei soggetti; al contrario, le misure interdittive sono dirette contro la società.

In conclusione, il sequestro impeditivo ha una finalità che la misura interdittiva non possiede.

Deve, pertanto, ritenersi legittimo il sequestro impeditivo nel caso affrontato non essendovi dubbi sul nesso di pertinenzialità fra il reato contestato e le cose sottoposte a sequestro, che,  ove lasciate nella disponibilità della società, avrebbero continuato a produrre una lesione del bene giuridico protetto dalla norma penale.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Piano Transizione 4.0: al via la compensazione. Ok ai nuovi modelli

29/04/2024

Riders: un cambio di passo con la direttiva UE?

29/04/2024

Sede trasferita in altro Stato membro? Norme italiane inapplicabili

29/04/2024

Lotta al lavoro sommerso, arriva la task force istituzionale

29/04/2024

Contraddittorio preventivo, gli atti esclusi

29/04/2024

Rimborso Iva trimestrale: scadenza

29/04/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy