Reati tributari. Sequestro preventivo, periculum da motivare

Pubblicato il 10 ottobre 2022

In caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche obbligatoria, occorre un'espressa motivazione sul periculum in mora al fine di giustificare l'apposizione del vincolo.

La natura obbligatoria della confisca, diretta o per equivalente, di cui all'art. 12-bis, D.lgs. n. 74/2000, non esime, infatti, il giudice della cautela dall'obbligo di dare conto delle ragioni della anticipata apprensione dei beni. 

All'onere di motivazione sul "periculum" non si sottrae, pertanto, nemmeno il sequestro preventivo del prezzo del reato: quest'ultimo può essere confiscato solo in caso di condanna o comunque all'esito di un pieno accertamento, nel merito, della responsabilità dell'imputato, anche in caso di prescrizione del reato.

Il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di Cassazione (sentenza n. 36959/2021) in materia di obbligo di motivazione ha, infatti, una valenza "trasversale", dichiaratamente applicabile a tutti i casi di confisca obbligatoria, qualunque sia la natura della confisca in vista della quale viene disposto il sequestro (misura di sicurezza, sanzione, misura di prevenzione).

Ne discende che il giudice deve sempre indicare le ragioni per le quali il bene potrebbe, nelle more del giudizio, essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato, anche in caso di sequestro preventivo di cosa soggetta a confisca obbligatoria.

Cassazione: il pericolo di sottrazione va motivato

Così la Corte di cassazione con sentenza n. 37727 del 6 ottobre 2022, pronunciata in riferimento alla vicenda di due soggetti, indagati di dichiarazione fraudolenta ed omessa dichiarazione, che si erano opposti al sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, delle somme di denaro costituenti il profitto dei reati tributari loro contestati, o comunque dei beni in loro disponibilità per un valore equivalente a detto profitto.

Nella decisione, gli Ermellini hanno ricordato come sia il parametro della "esigenza anticipatoria" della confisca a dovere fungere da criterio generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento.

Ne discende che, laddove la confisca sia condizionata, per legge, alla sentenza di condanna o di applicazione della pena, il giudice sarà tenuto a spiegare, in termini che potranno essere diversamente modulati secondo le caratteristiche del bene da sottrarre - e che in ogni caso non potranno non considerare lo stato interlocutorio del provvedimento, e, quindi, la sufficienza di elementi di plausibile indicazione del "periculum" - le ragioni della impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio.

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