Reato continuato Aumenti di pena con limiti

Pubblicato il 11 febbraio 2017

Il giudice dell’esecuzione, nell’applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna.

E’ questo il principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite penali di Cassazione con ordinanza n. 6296 depositata il 10 febbraio 2017, pronunciata per rispondere ad una questione sottopostale in materia di quantificazione della pena in materia di reato continuato, una volta individuato il reato più grave in applicazione del disposto di cui all’articolo 187 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale.

Nel dettaglio, era stato chiesto al massimo Collegio di legittimità se il giudice dell’esecuzione potesse quantificare l’aumento di pena relativo ai singoli reati-satellite, già uniti in continuazione dal giudice della cognizione, in misura superiore a quella originariamente indicata, quando il risultato finale della operazione si fosse mantenuto nei limiti fissati dal comma 2 dell’articolo 671 del Codice di procedura penale.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Fondi pensione. Portabilità contributo datoriale: più tempo per la riforma

03/04/2026

IMU e terreni agricoli: per l'esenzione confermati i vecchi criteri

03/04/2026

Debiti contributivi: scende il tasso di dilazione e differimento

03/04/2026

Smart working: dai Consulenti del Lavoro il modello di informativa sulla sicurezza

03/04/2026

Giudici di pace: ferie, TFR e contributi secondo il diritto UE

03/04/2026

Concordato preventivo biennale: chiarimenti su soci e acquisto d’azienda

03/04/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalitĂ  semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy